Come si stabilisce il contributo delle aziende alle Cciaa
Il diritto annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di commercio da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative per le finalità previste dall'articolo 18 della stessa legge 580/1993 e successive modifiche.
Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali sono tenute al pagamento, per ciascuna unità locale, di un diritto commisurato a quello stabilito per la sede principale con un importo minimo (20% di quello dovuto per la sede principale) e un tetto massimo (pari a 200 euro) stabiliti con l'articolo 5, comma 1 del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 127 del 3-6-2011.
Le unità locali di imprese con sede principale all'estero versano per ciascuna di esse, in favore della Camera di commercio nel cui territorio è ubicata l'unità locale, un diritto in misura fissa (pari a 110 euro) stabilito con l'articolo 5, comma 2 del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 127 del 3-6-2011.
Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto in misura fissa (pari a 110 euro) stabilito con l'articolo 5, comma 3 del decreto 21 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico sulla determinazione delle misure del diritto annuale dovuto a decorrere dall'anno 2011 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 127 del 3-6-2011.
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