Mamma non paga gli alimenti al figlio Il papà la denuncia
Non sarà proprio (ed esattamente) come la storia del padrone che morde il cane, cioè dell’episodio “al rovescio” unico e irripetibile che fa clamore per questo, però è un qualcosa che gli va un po’ vicino. Qui, benché sempre e comunque in minoranza, i precedenti esistono. Resta il fatto che a Trieste, stavolta, abbiamo un padre che denuncia la madre, e non viceversa, per il mancato pagamento degli alimenti per il figlio. A.F., 51 anni, difeso dall’avvocato Giovanna Augusta de’ Manzano, ha querelato infatti L.P., 46 anni, la mamma del suo bambino (E.F., un bambino che oggi è un ragazzo di 14 anni) che vive con lui e non con lei per precedente decreto del Tribunale dei minori. Motivo di tale querela: la donna, appunto, «mai ha adempiuto spontaneamente al pagamento delle spese straordinarie a favore del figlio, tanto da costringere il padre a procedere giudizialmente per il recupero delle stesse», così si legge nell’opposizione alla richiesta di archiviazione del fascicolo a carico di L.P. per l’ipotesi di realto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, opposizione che l’avvocato de’ Manzano ha depositato all’Ufficio Gip. Per il pm Pietro Montrone «il fatto non sussiste», primariamente per l’entità dell’assegno mensile non onorato dalla madre, pari a 150 euro, configurato come «un inadempimento di rilevanza meramente civilistica». Il papà e l’avvocato, però, non ci stanno: «Non vi è - scrive il legale - un limite minimo alla fattispecie penalistica... Il fatto di non voler rinviare a giudizio la signora, che in ogni caso non risulta essere nullatenente, significa dar man forte a tutti quei genitori che non vogliono pagare neppure quei minimi assegni alimentari dovuti per provvedimento giudiziale. Il fatto che il signor F. produca, fortunatamente, reddito non esime la madre dall’onorare quel quantum il cui mancato pagamento costituisce fattispecie rilevante». «Il fatto che un minore non sia in “stato di bisogno”, perché vi è l’altro genitore a provvedere, non fa venir meno la rilevanza penalistica dell’inadempimento del genitore obbligato», chiude l’avvocato de’ Manzano, che chiede in particolare un’istruttoria sull’eventuale «capacità produttiva», sotto forma di affitto, di un appartamento di proprietà della donna in cui lei non risulta abitare.(pi.ra.)
Riproduzione riservata © Il Piccolo








