«Ospitare un migrante è un obbligo giuridico»

Tutte le contestazioni formulate dagli avvocati Romano e Barone: «Disattese molte normative»
Bumbaca Gorizia 15_12_2015 Tribunale presentazione esposto profughi contro Sindaco e Prefetto Fotografia di Pierluigi Bumbaca
Bumbaca Gorizia 15_12_2015 Tribunale presentazione esposto profughi contro Sindaco e Prefetto Fotografia di Pierluigi Bumbaca

«L’accoglienza del richiedente asilo è un obbligo giuridico per gli Stati membri dell’Ue. La direttiva n. 2003/9/CE prevede norme minime sull’accoglienza dei richiedenti asilo finalizzate a “garantire loro un livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati membri”».

È uno dei passaggi salienti dell’esposto contro Comune, Prefettura e Regione sulla mancata accoglienza dei richiedenti asilo. In quelle pagine si ricordano anche i contenuti del D.Lgs. 267/2000, in particolar modo l’ articolo 50 e 54, che «riconosce al sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o per la tutela dell'incolumità pubblica a carattere esclusivamente locale il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti. Tale potere non è da ritenersi esclusivo solo nel caso in cui l'emergenza sanitaria, di igiene pubblica o di tutela dell'incolumità pubblica abbia già avuto luogo. Ma ha lo scopo di intervenire anche preventivamente, proprio per evitare il realizzarsi di certe e date emergenze».

«E nulla in tal senso è effettivamente emerso, a parte - scrivono gli avvocati Romano e Barone - la citata ordinanza anti-bivacco che certamente non è andata nella direzione di quelle misure doverose che il Comune avrebbe ben potuto adottare, come fornire i luoghi sensibili di servizi igienici, provvedere od attivarsi per l'individuazione di aree ove ospitare i richiedenti asilo fuori convenzione e così via discorrendo».

Nell’esposto si fa cenno anche alla legislazione nazionale (L. 328/2000) e regionale (LR 6/2006), che assegna ai Comuni compiti di programmazione ed organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, «necessari a garantire alle persone, anche se temporaneamente presenti sul territorio, diritti di cittadinanza sociale, qualità di vita, pari opportunità, non discriminazione, che possano ridurre le condizioni di bisogno e/o disagio individuale e familiare, di esclusione ed emarginazione, causate da difficoltà sociali, relazionali, socioeconomiche. La normativa prevede, inoltre, che gli enti locali realizzino detto sistema integrato anche con il concorso dei soggetti del terzo settore, della cooperazione sociale, dell’associazionismo di promozione sociale, del volontariato, di altri soggetti privati quali parte attiva della rete territoriale di risorse che possa consentire interventi di tutela e sostegno di singoli e famiglie».

(fra.fa.)

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