Visite sportive rimborsate Rotelli paga 122mila euro

La Corte dei conti “di casa” l’aveva condannato in primo grado a mettere nelle pubbliche casse, di tasca sua, quasi 500mila euro, per la precisione 488.191,88 «oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia» per ulteriori 181 euro e 12 centesimi. La Corte dei conti di Roma chiude il “conto” in appello, abbassandoglielo, quel conto, del 75%.
Franco Rotelli, oggi consigliere regionale (del Pd) e ieri direttore generale dell’Azienda sanitaria triestina, estingue così il proprio “debito” che nell’autunno del 2011, in occasione appunto della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Friuli Venezia Giulia, era stato chiamato a rendere per il danno erariale causato tra il 2005 e il 2007: era il tempo in cui la locale Azienda sanitaria, della quale Rotelli era all’epoca top-manager, aveva continuato a emettere rimborsi al Centro di medicina dello Sport benché tale struttura privata non fosse più in regola, formalmente, col cosiddetto accreditamento presso il Servizio sanitario pubblico.
Ora, come detto, il conto si chiude. Con un assegno, staccato dall’attuale consigliere regionale, che vale esattamente la somma di 122.500 euro, «comprensiva di rivalutazione monetaria», più le «spese del giudizio di primo grado», cioè 181,12: un quarto di quanto era stato stabilito dal giudice in origine. È l’effetto, anche se il termine è tecnicamente improprio, di quello che in gergo penale è il “patteggiamento”. Ne ha dato slancio a una specie, anche nella materia trattata da avvocati e magistrati contabili, l’articolo 14 del Decreto legge 102 del 31 agosto 2013, meglio noto l’anno passato come Decreto Imu, che ha disciplinato letteralmente la «Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile». Il motivo che muove tale norma al ribasso è esplicitato: parla di «particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado». Meglio meno soldi subito che più soldi chissà quando.
Ebbene, Rotelli ha fatto ricorso in secondo e ultimo grado davanti alla Corte dei conti nazionale chiamando in causa, attraverso il suo difensore, l’avvocato Andrea Manzi del foro di Roma, proprio quella norma. L’ex numero uno dell’Azienda sanitaria di Trieste - si legge nella sentenza della Sezione prima giurisdizionale centrale di appello della Corte di conti della capitale, lì depositata il 22 maggio e arrivata in questi giorni pure alla Corte dei conti regionale - ha presentato infatti «istanza di definizione agevolata ai sensi dell’articolo 14 del Decreto legge 102 del 31 agosto 2013». E alla fine, quell’istanza, se l’è vista riconoscere. «Avverso l’indicata sentenza (quella di primo grado, ndr) ha interposto appello l’interessato, chiedendone la riforma e, conseguentemente, il proprio proscioglimento da ogni addebito», recita ancora la sentenza di secondo grado nelle premesse. Premesse che non finiscono qui: «L’appellante ha chiesto altresì di essere ammesso alla definizione agevolata del giudizio, di cui all’articolo 14 del Decreto legge 102 del 2013».
Da qui s’è messo in moto l’iter: «In data 27 settembre 2013 questa Sezione prima centrale di appello ha accolto l’istanza e, per l’effetto, ha disposto che nel perentorio termine del 15 novembre 2013 l’istante provvedesse al pagamento, in favore dell’Ass 1», di quei 122.500 più 181 euro e spicci, «su conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale della Banca d’Italia». Cosa che Rotelli ha fatto immediatamente, come da «documentazione depositata dall’avvocato Manzi in data 4 novembre 2013». È il giorno della decorrenza dell’«estinzione del proposto giudizio di appello» da parte della stessa Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, che «conferma la sentenza di primo grado per la sola parte relativa alla statuizione sulle spese di giudizio». Ah sì. Altri 177 euro e 93 centesimi Rotelli li deve, ora che ha già tirato fuori da un pezzo l’assegno stabilito, per «le spese del giudizio di appello e del procedimento camerale».
@PierRaub
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