«Allineare “vecchi” e nuovi magistrati»
Un anno guadagnato. In termini di progressione economica della carriera. Il Tar ha parzialmente accolto il ricorso di 24 magistrati in servizio nel distretto della Corte d’Appello di Trieste contro i ministeri della Giustizia e dell’Economia e la Presidenza del Consiglio dei ministri. I giudici Umberto Zuballi (presidente), Enzo Di Sciascio e Manuela Sinigoi hanno riconosciuto la legittimità della prima delle due contestazioni mosse dai ricorrenti - attraverso gli avvocati Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Luca Formilan e Massimiliano Bellavista - rispetto agli effetti della legge 111 del 20 luglio 2007 che ha modificato i meccanismi di progressione stipendiale dei magistrati. In base a queste norme, con la scomparsa della qualifica di uditore giudiziario, il vincitore di concorso è nominato magistrato ordinario in tirocinio per 18 mesi dopo i quali acquisisce il livello retributivo di magistrato ordinario, che, trascorsi quattro anni dall’ingresso in magistratura, fa posto a quello da “magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità”. Un gradino corrispondente all’abolita qualifica di “magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina”. Quest’ultima con il relativo trattamento economico si acquisiva, sino all’avvento della nuova legge, dopo cinque anni dall’approdo in magistratura. C’è dunque uno scarto, fra presente e passato, di un anno. I magistrati ricorrenti (Paolo Alessio Vernì, Annalisa Barzazi, Alessia Bisceglia, Alessandra Bottan, Marina Caparelli, Maria Antonietta Chiriacò, Angelica Di Silvestre, Gianpaolo Fabbro, Anna Fasan, Francesca Feruglio, Marina Iob, Pietro Lisa, Riccardo Merluzzi, Carla Missera, Pietro Montrone, Raffaele Morvay, Annalisa Multari, Maria Rosa Persico, Giuseppe Costanzo Salvo, Donatella Solinas, Raffaele Tito, Francesco Venier, Marina Vitulli e Andrea Zuliani) hanno rilevato, nell’istanza, il conseguente «sperequato vantaggio economico» per i colleghi più giovani, evidenziando come alla richiesta di “allineamento” l’Amministrazione abbia risposto “no”. Ma il Tar ha dato ragione ai 24 (sul punto, ai 23 che hanno già maturato un’anzianità di almeno 13 anni, tutti tranne Multari).
Respinto il secondo motivo di ricorso (di tutti e 24), volto al riconoscimento di cinque anziché quattro classi stipendiali biennali per il periodo tra le qualifiche di “magistrato ordinario alla prima valutazione di professionalità” e di “magistrato ordinario dopo un anno dalla terza” che si consegue dopo 13 anni dalla nomina. (m.u.)
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