Casa Malala a Fernetti, no del Tar al ricorso della coop di Vercelli

La Stella scs aveva impugnato l’assegnazione del servizio  di accoglienza a Ics e Caritas. I giudici: istanza inammissibile  
Silvano Trieste 2018-02-19 Fernetti e immigrazione
Silvano Trieste 2018-02-19 Fernetti e immigrazione

il caso

Monrupino

Il Tribunale amministrativo regionale presieduto da Oria Settesoldi con estensore Lorenzo Stevanato e referendario Luca Emanuele Ricci, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Cooperativa Stella S.c.s. contro il ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento dello scorso 11 febbraio, a firma del Prefetto di Trieste, e relativo all’affidamento dei servizi di accoglienza di Casa Malala, la struttura demaniale per l’accoglienza da 95 posti a Fernetti.

Ma andiamo per ordine: nel luglio del 2019, con la pubblicazione di un bando di gara, la Prefettura aveva aperto la procedura per l’affidamento per 12 mesi di quel servizio. Quattro le realtà che avevano presentato un’offerta: il raggruppamento temporaneo d’impresa formato dalla coop Versoprobo (Vercelli) e Luna (Chieti), la Cooperativa Stella (Vercelli), la Ors Italia di Roma e il raggruppamento temporaneo d’impresa di Trieste formato da Ics e Caritas. Nella gara – svolta con il sistema di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – la realtà triestina era stata collocata al terzo posto della graduatoria con 60,95 punti, mentre la prima (Ors) e la seconda (Versoprobo-Luna Scs) avevano ottenuto rispettivamente 89,20 e 64,70 punti. La Cooperativa Stella al quarto, con 43,99 punti. Ma Ics aveva presentato ricorso, sostenendo che l’aggiudicataria e la seconda classificata sarebbero dovute essere entrambe escluse dalla gara, e comunque sarebbe stato loro attribuito «un punteggio eccessivo e immeritato». Il Tar, nel dicembre scorso, aveva accolto quel ricorso, stabilendo l’aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente, divenuta a quel punto prima in graduatoria. A quel punto, la Cooperativa Stella S.c.s., ritrovatasi seconda, aveva presentato istanza di accesso agli atti e, dall’esame della documentazione, aveva ritenuto quell’aggiudicazione «illegittima per omessa o insufficiente verifica circa l’incongruità del costo della manodopera rapportato al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria». Così ha presentato il ricorso dichiarato ora inammissibile dal Tar, che ha condannato la Stella anche a rifondere le spese di giudizio. —

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