Deroga ai cantieri edili sulle attività rumorose

È consentito l’utilizzo dei macchinari fino al 31 maggio Successivamente tornerà in vigore il consueto regolamento

Antonio Boemo/GRADO

Già da un po’ di giorni, in deroga al vigente regolamento di Polizia urbana che prevede orari ridotti, le attività rumorose nei cantieri edili sono consentite fino al 31 maggio prossimo.

È il caso comunque di ricordare quanto stabilisce il regolamento che, ripetiamo, sarà in vigore regolarmente dall’attuale fine deroga che è stata concessa a seguito del blocco dei cantieri che c’era stato a causa dell’epidemia di coronavirus. Ciò in ogni caso fermo restando che le ditte dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso l’utilizzo dei macchinari.

Dunque, per il per il periodo cosiddetto intermedio (dal primo maggio al 14 giugno e poi dal primo al 30 settembre) tutte le attività lavorative rumorose, che comportino l’utilizzo di macchinari quali martelli pneumatici e/o demolitori, compressori, seghe e smerigliatrici a motore, autobetoniere, macchine operatrici e simili potranno essere utilizzati da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Sabato, domenica e festivi esclusi.

Non è invece previsto assolutamente nessun lavoro rumoroso, per il periodo estivo che va dal 15 giugno al 31 agosto, comprese le date dalla domenica delle Palme al lunedì dell’Angelo, dal giovedì antecedente al lunedì successivo la festività dell’Ascensione (compresi), dal venerdì antecedente al martedì successivo la festività di Pentecoste (compresi).

Infine da ricordare che durante il periodo invernale, dal 1 ottobre al 30 aprile questo tipo di operazioni saranno consentite da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18; il sabato dalle 9 alle 12.30, mentre sono esclusi la domenica e i festivi.

Tuttavia i periodi cui facciamo riferimento possono essere derogati per il completamento di getti fondazionali o di solai, ma previa comunicazione al Comune. Saranno consentiti invece, per lavori di manutenzione straordinaria, imprevisti e urgenti, la cui mancata realizzazione potrebbe provocare gravi danni all’edificio o danni a terzi, nel periodo estivo per un massimo di due giornate, anche non consecutive, nella fascia oraria prevista per il periodo intermedio, naturalmente sempre previa richiesta al Comune.

Tutti i divieti cui abbiamo fatto riferimento sono estesi, con le stesse modalità, a tutte le attività che, per azione di macchine o di strumenti in genere, possano produrre disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone. Fanno eccezione le attività lavorative volte alla salvaguardia dell’integrità e della pulizia degli arenili, che possono essere effettuate a iniziare dalle 6 del mattino e proseguire fino alle 9. Le limitazioni previste dal regolamento non si applicano alle attività insediate nell’ambito delle zone artigianali e ai mezzi utilizzati per i servizi comunali, quali disinfestazione, sfalci, pulizia strade, raccolta rifiuti, interventi urgenti del servizio manutenzione.—

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