Dispersione delle ceneri, normativa severa

La dispersione delle ceneri è normata in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 11 del 13-10-2008. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione...

La dispersione delle ceneri è normata in Friuli Venezia Giulia dalla legge regionale 11 del 13-10-2008. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il

soggetto incaricato della dispersione medesima devono essere manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione

resa dallo stesso al Comune di residenza. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto: a) in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri, individuate dai Comuni; b) in natura; c) in aree private. 2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti. 3. La dispersione in aree private è eseguita all’aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro. 4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente. 5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in comune diverso da quello di decesso.

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