Ecco le prescrizioni stabilite dalla legge numero 12 del 2011
La legge regionale che impone lo “sfratto” del Servizio onoranze funebri del Comune di Monfalcone è la numero 12 del 2011. La normativa, all’articolo 6, comma 3, prevede che l’attività connessa al funerale si deve svolgere unicamente nelle sedi autorizzate o eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purchè non all’interno di strutture sanitarie e socio-assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
È evidente, pertanto, che l’Agenzia trasporti funebri dell’ente locale, non può mantenere l’attuale collocazione, quella appunto del cimitero.
Da qui, pertanto, la ricerca di un locale alternativo, dovendo adeguarsi alle disposizioni di legge tenendo conto dei criteri così stabiliti.
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