Ferriera, il Tar stoppa il Comune

Il metaforico ammasso di carte che il "caso Ferriera" ha accumulato sull'altrettanto metaforica scrivania del Tar regionale si è alleggerito ieri di qualche faldone. Il Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia ha comunicato infatti il rigetto dell'istanza di sospensiva proposta dal Comune di Trieste contro il decreto regionale che accertava il completamento da parte di Siderurgica Triestina srl di una serie di adempimenti prescritti dall'Autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Il provvedimento impugnato dal Comune è conosciuto ormai con il nome di "decreto Agapito" dal nome del firmatario, che è il direttore del Servizio tutela da inquinamenti atmosferico, acustico ed elettromagnetico Luciano Agapito. Quel documento era stato trasmesso il 22 dicembre scorso dalla Regione al Tar proprio in risposta all'intimazione che il Tribunale le aveva inviato durante lo svolgimento di un altro procedimento.
Quale? Quello sull'impugnazione da parte di Siderurgica triestina dell'ordinanza con cui il sindaco Roberto Dipiazza imponeva allo stabilimento industriale nel cuore di Servola di limitare la produzione a 34mila tonnellate mensili «ai fini della tutela della salute pubblica». La prima udienza di quel procedimento si era tenuta il 16 dicembre, ma i giudici amministrativi avevano rinviato la pronuncia sulla sospensiva all'11 gennaio.
La motivazione del rinvio da parte del Tar era proprio l'assenza dell'atto conclusivo della Regione sulla verifica delle prescrizioni previste dall'Aia per la Ferriera. Senza quel documento, rilevavano i giudici amministrativi, non era possibile prendere una decisione sulla richiesta del gruppo Arvedi di sospendere l'ordinanza marcata Dipiazza.
Pochi giorni dopo, il 22 dello stesso mese, la Regione aveva risposto inviando un documento agli uffici del tribunale. Il famoso decreto Agapito. A quel punto è toccato al Comune il turno dell'impugnazione, occasione che palazzo Cheba non si è lasciata sfuggire. Per la giunta comunale il decreto risultava illegittimo «in quanto carente della presupposta attività istruttoria oltre che delle necessarie determinazioni che lo stesso doveva assumere, considerato l’indiscusso sforamento del limite di produzione mensile di ghisa così come autorizzata dall’Aia».
Secondo il Comune gli uffici regionali si erano limitati a ricalcare passo passo i rapporti delle ispezioni Arpa. Il Tribunale, però, non ha condiviso la posizione della giunta, rigettando l'impugnazione. Dalla Regione viene evidenziato come «il Tar, nell'ordinanza, abbia rilevato la mancanza, allo stato, di un'apprezzabile fondatezza (fumus boni iuris) del ricorso del Comune, non essendo stati nemmeno contestati gli interventi strutturali all'altoforno».
Il Comune è stato altresì condannato alla rifusione delle spese a favore di Regione e Siderurgica.
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