«Figlio ricoverato in comunità I genitori non devono pagare»

Il Tar dà ragione a una famiglia chiamata a sborsare decine di migliaia di euro al Comune di Muggia, che aveva chiesto la compartecipazione alle spese



Il Tar ha accolto il ricorso presentato da una coppia di genitori ai quali il Comune di Muggia aveva chiesto di comunicare i dati Isee per recuperare le spese sostenute per il ricovero in comunità del figlio adottivo: 150 euro al giorno, ovvero 13.600 euro per il primo periodo (dall’1 aprile al 30 giugno) con la prospettiva di un ulteriore consistente esborso anche per i mesi successivi visto che il minore è tuttora ospite dalla comunità.

I genitori erano difesi dagli avvocati Sara Pecchiari e Sonia Miani. Contestato nel ricorso l’obbligo di compartecipare alle spese sostenute dall’amministrazione comunale visto che l’inserimento del figlio nella struttura residenziale era stato disposto in via coattiva dal Tribunale per i minorenni. Nel ricorso si sottolineava anche che, sulla base dell’Isee, la quota addebitata sarebbe risultata assai gravosa e cioè pari all’intera spesa sostenuta dall’ente.

Costituitosi in giudizio con gli avvocati Walter Coren e Antonella Gerin, il Comune ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso, affermando che la comunicazione impugnata sarebbe stata in realtà «priva di carattere lesivo, ma solo una mera richiesta di informazioni necessaria per quantificare poi la compartecipazione addebitata ai genitori». In camera di consiglio, la difesa dell’amministrazione municipale ha precisato che sarebbe stato adottato un ulteriore «provvedimento dopo l’acquisizione dell’Isee», ma ha specificato anche che non sussistevano dubbi, secondo il Comune, sul fatto che fosse obbligatorio per i genitori partecipare alle spese di mantenimento.

Secondo il Tar (presidente Oria Settesoldi) l’impugnazione della lettera con la quale il Comune chiedeva l’Isee è giustificata: manifestava, infatti, «la determinazione dell’ente di sottoporre i genitori all’obbligo di partecipare alle spese di mantenimento». Nella sentenza si richiama poi l’articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell’assistenza sociale approvato dal Comune (nel 2003): «Nell’eventualità che l’inserimento del minore in comunità o in altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell’autorità giudiziaria minorile, non è prevista la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati».

Nel caso in questione, il Tar ricorda che il ricovero in comunità era stato effettivamente disposto con decreto del Tribunale: inserimento coattivo, quindi, che esime i genitori dall’obbligo di compartecipazione. La comunicazione del Comune – sempre secondo la valutazione del tribunale amministrativo – era in contrasto con il regolamento. Il Tar ha condannato il Comune di Muggia a rifondere le spese di lite a favore dei ricorrenti, liquidate nell’importo di 1.500 euro.

«È una sentenza importante, che può avere rilievo anche a livello nazionale – afferma Sara Pecchiari, che ha curato il ricorso assieme alla collega Miani –. Visto che il periodo nella comunità si sta protraendo ulteriormente, la famiglia si sarebbe trovata di fronte alla prospettiva di dover pagare decine di migliaia di euro. Al di là del caso specifico, in Italia ci sono centinaia di famiglie che pagano senza sapere che l’obbligo di compartecipazione, in realtà, non sussiste. Un disagio notevole, soprattutto per genitori che già devono affrontare un periodo difficile a livello familiare». —





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