IL NODO REFERENDUM
I componenti della Corte costituzionale manifestano tranquillità, dicono di non sentirsi esposti a pressioni e sollecitazioni di sorta, ma a Roma non sono pochi coloro che, interrogandosi sull'esito del prossimo giudizio della Corte sull'ammissibilità dei referendum elettorali, sono mossi dalla preoccupazione che le polemiche di questi ultimi mesi possano avere avuto ripercussioni sulla serenità e indipendenza di quei giudici. Invero, più che se ne parla, più vi è il rischio che attorno alla Corte si crei un clima di sospetto. Ed è un rischio grave per le speculazioni che se ne potrebbero fare. In effetti, se la Corte dovesse orientarsi a favore dell'inammissibilità del referendum, non mancherebbero commentatori pronti a sostenere che essa ha voluto fare un favore ai politici che nel referendum vedono un pericolo per gli equilibri fra i partiti. A tutti è noto che i partiti vorrebbero poter controllare con proprie iniziative la sostituzione della vigente legge elettorale con una nuova disciplina più conforme ai loro desideri ed alle loro convenienze.
Ma proprio perché sono in giuoco desideri e convenienze dei partiti, è difficile trovare un accordo su un progetto condiviso, la cui adozione soltanto potrebbe fermare il corso del referendum ove la Corte non lo bloccasse per inammissibilità. Il che spiega perché una pronuncia sfavorevole all'iniziativa referendaria potrebbe anche essere letta, appunto, come una graziosa concessione ai partiti politici in cambio di non si sa quali reconditi favori. Ed è proprio insistendo sulla inaccettabilità di una pronuncia di inammissibilità e sui sospetti che ad essa necessariamente si accompagnerebbero, che i sostenitori del referendum mostrano di voler influire sull'atteggiamento dei giudici costituzionali, i quali rivelano di essere consapevoli del rischio quando ostentano di sentirsi tranquilli e negano l'esistenza di pressioni e sollecitazioni. Con l'iniziativa referendaria si vuole modificare la vigente legge elettorale in senso dichiaratamente contrario alle coalizioni di partiti, disponendo l'attribuzione del premio di maggioranza a favore del partito che ottenga la maggioranza anche soltanto relativa dei voti, anziché - come oggi è previsto - alla coalizione maggioritaria.
Questa soluzione è vista con sfavore dai partiti minori, che, esclusi dalla prospettiva di sfruttare accordi di coalizione, temono di restare schiacciati dai partiti maggiori. Anzi, a questi si imputa alle volte di puntare all'effettuazione del referendum in danno di tutte le altre forze politiche, ovvero si teme che si accordino comunque su un progetto di legge elettorale che consenta loro di trarre i maggiori guadagni dall'aggiramento di un referendum che in ogni caso troppo rafforzerebbe quello dei due partiti più grossi, DS e Forza Italia, che dovesse risultare vincitore in una contesa elettorale governata dalla versione emendata in via referendaria dell'attuale legge. In realtà anche i partiti maggiori, stretti fra Scilla e Cariddi dei reciproci sospetti, possono desiderare una pronuncia di inammissibilità, a meno che per eccesso di presunzione sulle proprie forze non siano indotti a giuocare in male fede nelle trattative che li vedono oggi impegnati, ma è proprio questa possibile eventuale malafede che incentiva ulteriormente i sospetti reciproci.
Importante è dunque evitare che sulla Corte costituzionale siano trasferiti i dubbi e sospetti che aleggiano nel mondo politico. E ciò è possibile se si prende onestamente atto che una dichiarazione di inammissibilità dell'iniziativa referendaria è fra le alternative possibili, come fra le alternative possibili è l'eventualità opposta di una dichiarazione di ammissibilità: la scelta della Corte in fin dei conti dipenderà dalle premesse da cui essa vorrà partire nel ragionamento che è chiamata a fare a sostegno della sua decisione. Per vero la Corte potrebbe ritenere di dover limitare il suo giudizio alla sola chiarezza e coerenza del quesito referendario, senza valutare gli effetti di un eventuale accoglimento di questo e, in particolare, senza darsi carico della possibile incostituzionalità della normativa risultante dalla parziale abrogazione della normativa vigente. La quale, del resto, non ricade fra le leggi che esplicitamente l'art. 75 della Costituzione esclude da referendum abrogativi. Semmai, secondo questa linea di ragionamento, spetterebbe sempre alla Corte, ma in un momento successivo, e in presenza di doglianze degli elettori, giudicare della costituzionalità della normativa di risulta in occasione dell'effettuazione delle elezioni.
Ma il giudice costituzionale potrebbe anche adottare una via diversa. In effetti, se in materia di limiti al referendum la Costituzione è molto sommaria e laconica, è anche vero che la giurisprudenza costituzionale di questi anni ha elaborato un corpo di principi che si aggiungono ai limiti costituzionali espressi. La Corte ha, ad esempio, sempre escluso che con referendum si possa arrivare alla abrogazione integrale delle leggi elettorali. Queste - si è detto - sono leggi costituzionalmente necessarie, che non possono mancare, perché deve essere sempre possibile il ricorso alle elezioni, e, quindi, l'utilizzo della relativa normativa elettorale. Sta in questo principio la ragione della speciale configurazione dei quesiti referendari sottoposti al giudizio della Corte, i quali non sono formulati in vista di una integrale abrogazione delle vigenti leggi elettorali, ma in funzione di un loro parziale emendamento. Cioè, si vuole fare uso del referendum per correggere quelle norme che propiziano il costituirsi di composite e litigiose coalizioni partitiche, e prevedere l'assegnazione del premio di maggioranza ( non più a coalizioni di partiti ma ) a partiti singoli quando capaci di conseguire anche la sola maggioranza relativa dei voti.
E' dunque la giurisprudenza della Corte che impone ai presentatori dei referendum di predisporre i quesiti in modo da assicurare - in caso di esito positivo del referendum - la vigenza di una normativa immediatamente applicabile. Ed allora - per concludere l'ipotetico ragionamento - dovrebbe anche la Corte darsi carico che tale normativa di risulta sia conforme a Costituzione, cioè dovrebbe considerarsi tenuta a giudicare la costituzionalità delle norme elettorali la cui presenza reputa necessaria ed indefettibile. Ove optasse per questa soluzione, il giudice costituzionale potrebbe in definitiva essere indotto a dichiarare inammissibile un referendum elettorale che assicurando il premio di maggioranza anche ad un partito che ottenga la sola maggioranza relativa dei voti, premierebbe quest'ultimo in maniera eccessiva assicurando ad una frazione del corpo elettorale inferiore alla metà il controllo della maggioranza dei seggi in ambedue le Camere.
Risultato che nemmeno la c.d. legge truffa perseguiva, giacché prevedeva l'assegnazione del premio di maggioranza al partito o alla coalizione di partiti che avesse ottenuto almeno la metà più uno dei voti. L'unico esempio al quale ci si potrebbe rifare è quello della c.d. legge Acerbo che in epoca fascista assicurava i due terzi dei seggi della Camera al partito che avesse conseguito almeno il 25% dei voti, ma la legge emendata dal referendum consentirebbe l'attribuzione del premio di maggioranza addirittura a partiti in grado di ottenere una maggioranza relativa inferiore al 25 %.
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