In sella alla bicicletta con Fido al guinzaglio? La legge lo vieta: multe fino a 15 mila euro

Lo dice la legge: andare in bicicletta con il cane al guinzaglio è vietato. L’autunno si sta avvicinando a grandi passi, le giornate inizieranno a farsi via via più fresche e la voglia di fare “qualche pedalata” avrà tutte le ragioni di esserci. Ma, come ammoniscono le associazioni animaliste e gli amanti dei quattrozampe, «i cani non hanno le ruote» e obbligarli a correre al fianco dei proprietari mentre vanno in bici è assolutamente da evitare: per il loro bene, ma anche per non incorrere in sanzioni amministrative.
Soffermiamoci per un momento a pensare alla fatica fisica che può costare a un cane il tentativo di stare al passo con un’andatura così veloce quale quella di una bicicletta: si tratta di uno sforzo non indifferente. Già per un essere umano la situazione sarebbe alquanto difficile da sostenere, immaginiamo per un amico peloso che ha le gambe più corte e, per forza di cose, è costretto a fare il doppio dei passi per percorrere la stessa distanza del proprietario. Inoltre i quattrozampe hanno bisogno di saltare, annusare, cambiare rotta e ritmo. Affiancare una bici dal movimento costante, sia per velocità che per direzione, non asseconda la loro natura e non li diverte affatto.
A tutela dei pelosi “vittime” del comportamento dei loro proprietari, c’è l’articolo 544-ter della legge 189 che stabilisce: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro». La legge 189, formulata nel luglio 2004, si occupa del maltrattamento degli animali e ha introdotto delle novità significative: gli illeciti ai loro danni non sono più una semplice contravvenzione, ma un vero e proprio reato, punibile in modo più incisivo e severo.
Oltre a ciò, anche il Codice della strada dedica all’argomento una specifica dicitura, ovvero l’articolo numero 182 nel quale si afferma che «ai ciclisti è vietato trainare veicoli – a eccezione di quelli concessi dalle norme –, condurre animali e farsi trainare da altri veicoli». La legge richiede che sia mani che braccia siano libere. Nel caso di un cagnolino poco disciplinato, le fermate brusche e le sterzate improvvise potrebbero diventare tutt’altro che saltuarie: una modalità di circolazione come questa rappresenterebbe un pericolo per se stessi, ma anche per i pedoni circostanti e, in quanto tale, il Codice stradale la condanna definitivamente. —
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