LA COSTITUZIONE È VIVA
Nel giugno del 2006 il corpo elettorale con schiacciante maggioranza ha respinto la riforma costituzionale approvata dal Parlamento durante la XIV legislatura ad iniziativa del Governo di centrodestra. Se l'evidenza dei fatti ha un significato, l'esito di quella prova sta a dimostrare che, nonostante le critiche di taluni suoi nuovi o recidivi nemici, la Costituzione entrata in vigore il primo di gennaio 1948 gode di un largo consenso popolare, nonostante i suoi sessant'anni di età. Ed invero non sempre gli anni che passano rappresentano per le Costituzioni motivo di revisione o di abrogazione.
È vero che Jefferson, uno dei padri della Costituzione americana, sosteneva che a scadenza fissa le Costituzioni dovrebbero essere sostituite e revisionate, ma è anche vero che proprio la carta costituzionale degli Stati Uniti ha felicemente superato il promontorio dei duecento anni dimostrando una flessibilità e capacità di adeguamento alle novità del mondo contemporaneo, che neanche i falliti tentativi per rafforzare quella presidenza imperiale, ovvero per fermare l'interpretazione favorevole al riconoscimento del diritto all'aborto che ne ha dato la Corte suprema, hanno messo in discussione. Si dirà che il paragone non regge, perché i sessant'anni della nostra Costituzione sono poca cosa in raffronto all'anzianità di servizio di quella americana, tanto più che questa è apparentemente tanto concisa e stringata quanto quella è discorsiva ed abbondante. Ma questa differenza è il segno che esse sono il frutto di momenti storici diversi, la Costituzione americana nasce in un'epoca in cui contenute erano le domande rivolte dalla società civile alle istituzioni governanti, laddove ben più pesante e variegato era il plesso delle richieste collettive di cui si aspettava ed aspetta soddisfazione dallo Stato contemporaneo.
E se è fuori discussione che il vigente ordinamento repubblicano consente, ma non impone forme anche penetranti di economia mista, tant'è che ha retto all'impatto della conversione libero-concorrenziale cui ci ha condotto l'adesione alla Comunità europea, è, però, scontato che non solo in Italia ma in tutti gli Stati membri dell'attuale Unione il diritto di proprietà, il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività economiche, cioè i diritti così garantiti, "lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati " - come ha detto la Corte europea di giustizia nel caso Hauer - " alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto di tutela ". In Assemblea Costituente vi fu certamente un compromesso, ma proprio questo compromesso ha imposto quella elasticità e flessibilità della vigente Costituzione che è la garanzia e la spiegazione della sua durata nel tempo. Ad esempio, quale che sia stato il peso dei legami, fra l'altro non tanto segreti, fra i "professorini " guidati dall'on. Dossetti e la Chiesa romana, di cui oggi si ritorna a parlare, è ben noto che quelle segrete intese non hanno impedito alla Corte costituzionale di ribadire in più occasioni che la Repubblica italiana è uno Stato improntato al principio di laicità, né hanno precluso la revisione del Concordato ovvero pronunciamenti maggioritari del corpo elettorale a favore dell'introduzione del divorzio e della libertà regolata di aborto.
Oggi, forse, l'attenzione per questi problemi non è meno viva che in passato, e però anche recenti sondaggi della pubblica opinione non confortano il grande impegno pubblicitario dei c.d. laici devoti in materia. Il tema della sicurezza e dell'ordine pubblico sta ai primi posti dell'agenda pubblica. Una maggiore severità e coerenza nelle reazioni dell'autorità al dilagare della criminalità è generalmente richiesta, ma sono poche le voci che si levano a chiedere inescapabili provvedimenti sanzionatori che non si diano carico della riabilitazione dei delinquenti, vengano o non vengano essi dalle fila degli immigrati. I quali certamente poco hanno a che fare ( se non perché sfruttati nell'abusivo mercato del lavoro ) con le associazioni camorristiche e mafiose, di cui non potremmo certo augurarci la sconfitta se non ci affidassimo anche alle aspettative di redenzione e rieducazione promosse dall'interevento pubblico, così come prescritto in Costituzione.
È sempre aperta la grande questione della riforma delle istituzioni governanti, e però anche su questo fronte l'elasticità della Costituzione si è fatta apprezzare nella misura in cui ha consentito - lo si dimentica troppo facilmente - che, con la revisione delle leggi elettorali, si passasse a forme di democrazia maggioritaria, il cui perfezionamento non è stato impedito dalle norme costituzionali ma dai ripensamenti del legislatore e dalla scarsa coerenza della disciplina dettata dai regolamenti parlamentari. Esperienze passate stanno a dimostrare che, in presenza di coalizioni governanti coese e disciplinate, la Costituzione non è una remora o un impiccio: certo, ad esempio, un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio in materia di nomina e revoca dei ministri sarebbe opportuno, come sarebbe opportuna una revisione del bicameralismo paritario voluto alla Costituente, ma non si dica che la frantumazione partitica e la rissosità delle componenti politiche del nostro Parlamento sono colpa della Costituzione, mentre ad esse va ascritta certa degenerazione della vita pubblica.
E' la politica delle mance e dei piaceri sottobanco che ha favorito e favorisce quella frantumazione, che purtroppo ha trovato linfa ulteriore nel decentramento regionale, quando questo doveva costituire un'occasione di razionalizzazione del sistema costituzionale. La riforma costituzionale del 2001, unico intervento massivo sul testo adottato dall'Assemblea costituente, pur partita con le migliori intenzioni, non ha messo ordine nella ripartizione delle materie fra Stato e Regioni inseguendo allo stesso tempo principi anche contraddittori o scarsamente armonizzabili, quali quelli di autonomia e sussidiarietà, e comunque rinnovando, in forme forse camuffate, la dipendenza degli enti territoriali dalla finanza statale. Ma, del resto, che altro si poteva fare in presenza di un rilevante debito pubblico, di cui mostra di non tener conto chi avanza ricorrenti e crescenti domande alle casse centrali? Una qualche elasticità del testo costituzionale sembra per davvero destinata ad operare come un fattore di razionalizzazione in tempi di difficoltà economiche e sociali. Resta il problema della magistratura, che su queste colonne è stata difesa molto autorevolmente alcuni giorni fa.
Per vero non pare accettabile la troppo corriva affermazione di chi sostiene che, se la riforma dell'ordinamento giudiziario non fosse stata ritoccata, non avremmo avuto i recenti conflitti fra giudici e politica. Se così fosse, se cioè quella riforma avesse avuto in effetti una portata intimidente nei confronti dei magistrati sì da consigliare loro di astenersi da iniziative giudiziarie a loro opinione dovute, dovremmo veramente ringraziare il Governo Prodi per le correzioni apportate. Ma nella misura in cui si fa questione di riforma legislativa della giustizia, anche chi ragiona nel senso qui criticato finisce per ammettere che non vi è responsabilità della Costituzione, la quale pure in materia pare aperta a soluzioni alternative che comunque non mettano in discussione l'autonomia ed indipendenza della magistratura.
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