L’EMERGENZA DEL REFERENDUM

La Corte costituzionale ha, dunque, ritenuto amissibili i referendum in materia elettorale dai quali si vogliono far dipendere significativi mutamenti della legislazione attualmente in vigore. Pur riservando ogni ulteriore, approfondito giudizio al momento della pubblicazione della sentenza, è bene spendere alcune parole di commento. È evidente che sul piano politico la decisione della Corte costituzionale non potrà non avere riflessi sugli atteggiamenti dei partiti politici. A esempio, verrà messa alla prova la buona fede di quanti si sono attivati in questi tempi per l’adozione di una nuova legge elettorale di riforma della legge in vigore: alludo in particolare ai partiti maggiori, che potrebbero avere un interesse ad andare a eventuali prossime elezioni politiche con l’attuale normativa modificata in via referendaria, giacché essa assicurerebbe – com’è ben noto – al partito che conseguisse la maggioranza anche relativa dei voti un considerevole premio di maggioranza.


Per converso, dovrebbe risultare accentuata la spinta dei partiti minori a trovare un accordo a favore di una legislazione che, pur abbandonando i dissennati meccanismi di quello che Giovanni Sartori definisce il porcellum, almeno contempli esigenze di governabilità in termini maggioritari con principi di proporzionalità. L’una e l’altra speculazione sul futuro dipendono evidentemente dal giudizio che le forze politiche in campo vorranno dare sull’urgenza della consultazione elettorale.


In effetti, data anche la situzione politica italiana, la possibilità che si debba andare a nuove elezioni a tempi ravvicinati non va esclusa a priori. Da qui l’esigenza che alcuni partiti possono sentire più di altri l’urgenza di una pronta modifica della legge elettorale. La quale dovrebbe precedere l’effettuazione della consultazione referendaria per evitare che tendenziose interpretazioni dell’esito positivo di questa consolidino la legislazione di risulta: in occasione di precedenti consultazioni referendarie si disse che il popolo aveva fatto una scelta precisa e che questa scelta non era modificabile. Affermazione azzardata giacché ciò che vuole il popolo in un referendum abrogativo è anzitutto la rimozione in parte o completamente della legge in vigore.


Se all’esigenza della fretta il Parlamento non fosse in grado di corrispondere, resterebbe comunque sempre aperta la possibilità che il Capo dello Stato, anche di fronte alle dimissioni del governo, rifiuti di sciogliere immediatamente le Camere. Non pare che l’onorevole Napolitano condivida fino alle sue ultime conseguenze l’opinione del suo predecessore senatore Ciampi, contrario a insediare governi alternativi a quello uscito dalla consultazione elettorale. Forse il Presidente della Repubblica Napolitano condivide almeno in parte l’opinione del senatore Scalfaro che riteneva la continuità della legislatura un bene troppo prezioso per legarla alle sorti di un singolo governo e rifiutava il ricorso allo scioglimento ove non fosse stata dimostrata l’impossibilità di sostituire un nuovo governo a quello dimissionario.


Ma queste sono soltanto speculazioni, che si possono fare nella consapevolezza, però, che più volte il Capo dello Stato ha manifestato la sua avversione per la vigente legge elettorale. Dal che non si può dedurre che il capo dello Stato rifiuterebbe di dare applicazione alla legge anche se modificata in via referendaria, ma si può trarre l’impressione che egli si attiverebbe per dare al parlamento e alle forze politiche il tempo di arrivare all’adozione di una nuova legge elettorale, anche se il governo in carica dovesse rassegnare le dimissioni. Il che implicherebbe la formazione di un governo temporaneo di transizione. Se tale eventualità non dovesse realizzarsi, e si dovesse andare a elezioni con la legislazione di risulta post referendaria, questa resterebbe comunque esposta al rischio che la Corte costituzionale sia chiamata a effettuare a riguardo quel giudizio di conformità a Costituzione cui sembra oggi essersi sottratta.

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