Nessun colpevole per il rogo di San Pier

Nel gennaio 2012 l’incendio divorò auto e moto. Assolto Tiziano Passaro, nei vestiti non c’erano tracce di liquidi infiammabili

SAN PIER. Nel gennaio 2012 un rogo notturno divampò nel cortile di una palazzina, a San Pier d’Isonzo. Due auto e una moto furono distrutte dalle fiamme. Tiziano Passaro, oggi 46enne, era finito a processo, accusato di essere stato l’autore dell’incendio. È stato assolto per non aver commesso il fatto, è la sentenza pronunciata dal giudice monocratico del Tribunale di Gorizia, Concetta Bonasia.

A cadere è stato l’unico possibile elemento in mano alla Procura: sugli abiti che l’uomo indossava quella notte, felpa e jeans sequestrati allora dai carabinieri, non è risultata traccia di liquidi infiammabili.

È stato questo l’esito della perizia affidata dal Tribunale al direttore tecnico della Polizia scientifica di Padova. A distanza di sei anni e mezzo da quell’evento il sampierino è uscito intonso dal giudizio di primo grado.

Una storia giudiziale lunga e complessa. Quella notte di gennaio i militari avevano individuato Passaro quale presunto autore del rogo, residente nella palazzina e che aveva avuto attriti per questioni condominiali. Da qui il sequestro degli abiti per verificare la presenza di tracce di combustibili.

Nell’ambito delle indagini il pubblico ministero aveva disposto sulla felpa e sui jeans un accertamento tecnico irripetibile, che fu condotto dagli uomini del Ris di Parma. Tuttavia, durante l’udienza preliminare, il legale difensore, avvocato Massimo Bruno, aveva sollevato l’eccezione secondo la quale Passaro non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, nonché di promuovere anche un eventuale incidente probatorio. Con ciò richiedendo la nullità dell’accertamento eseguito dai Ris. Eccezione accolta dal Gup che aveva sentenziato il non doversi procedere venendo meno l’elemento utile a sostenere l’accusa a processo.

La Procura ricorse in Cassazione ai fini della ripetibilità dell’accertamento e la Corte lo accolse poiché il Gup, dando per scontato l’irripetibilità dell’esame, non ne aveva motivato le ragioni. Passaro a quel punto era stato rinviato a giudizio. Durante il processo ai Ris di Parma erano state richieste delucidazioni in ordine alla ripetibilità dell’accertamento svolto. I militari specializzati via lettera avevano risposto che la verifica non era “riproducibile”, tuttavia era comunque possibile eseguire un nuovo accertamento sugli abiti sequestrati.

Il giudice Bonasia, confermando la nullità della perizia già svolta, ne aveva quindi disposta un’altra, quella affidata al direttore della Scientifica di Padova. E l’esito è risultato negativo, i vestiti non hanno consegnato tracce di liquidi infiammabili. Assoluzione, dunque, per non aver commesso il fatto.

L’avvocato Bruno ha espresso «soddisfazione per la conclusione di una lunghissima vicenda giudiziaria, anche perché – ha aggiunto il legale – il reato contestato prevedeva una pena da tre a sette anni. In assenza di elementi, pertanto, era giusto chiudere il procedimento, come ha correttamente deciso il giudice».

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