Niente toga e solo l’invio di un fax Il giudice assolve il falso avvocato
la storia
Accusato di esercizio abusivo della professione, quella di avvocato, viene assolto perché il fatto non sussiste. A pronunciare la sentenza, al Tribunale di Gorizia, è stato il giudice monocratico Marcello Coppari. Il pubblico ministero aveva richiesto 8 mesi di reclusione. Tutto era partito da una causa civile nei confronti di un militare dell’Esercito di Roma, poi trasferitosi a Monfalcone. A promuovere il procedimento era stato un avvocato della Capitale, che rivendicava il pagamento della propria parcella in ordine ad una causa sostenuta a favore del militare per questioni amministrative circa il proprio stato di servizio, causa peraltro andata a buon fine. Da qui il processo al Tribunale isontino proprio in virtù del cambio di residenza del militare. Che, seguendo i consigli di alcuni conoscenti, s’era affidato al sedicente avvocato di origini campane. Al momento dell’avvio del procedimento civile, l’imputato non s’era presentato ed il presunto difensore campano, nell’ambito della relativa costituzione in giudizio s’era limitato a inviare un semplice fax nel quale affermava che il proprio assistito aveva ragione e la controparte aveva torto. Una modalità, peraltro a fronte di un atto privo di valore processuale, comunque irrituale, tanto che il giudice, dopo aver dichiarato la contumacia, aveva voluto approfondire. Scoprendo che il presunto legale non risultava iscritto in alcun Albo degli avvocati. L’uomo pertanto era stato accusato di esercizio abusivo della professione. Nel corso del dibattimento è emerso che l’imputato aveva fatto firmare al militare dell’Esercito una procura senza i requisiti di legge e quindi senza alcuna validità. Durante la discussione finale, il legale difensore, avvocato Guglielmo Bancheri, ha sostenuto che il militare non era in possesso della procura ai fini della propria difesa, né s’era costituito in giudizio, considerando i relativi atti privi di valore. Il legale ha quindi rilevato che si era in presenza di un reato impossibile, visto che all’avvio del procedimento civile era stata dichiarata la contumacia. Né poteva configurarsi un tentato esercizio abusivo della professione poiché il proprio assistito non ne aveva avuto l’opportunità. —
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