Ordinò i lavori a “La Playa” Atto del Comune illegittimo

Nell’innovativa sentenza del Tar accolto un ricorso del Demanio che nel 2011 era stato obbligato a smaltire l’amianto: «La manutenzione spetta al territorio»
Di Giulio Garau
Bonaventura Monfalcone-24.07.2015 Incendio-Playa-Marina Julia-foto di Katia Bonaventura
Bonaventura Monfalcone-24.07.2015 Incendio-Playa-Marina Julia-foto di Katia Bonaventura

Illegittime le ordinanze notificate tra il 14 luglio e l’8 agosto 2011 dal Comune di Monfalcone all’Agenzia del Demanio per ordinare la messa in sicurezza della copertura in cemento amianto del bar “La Playa” di Marina Julia.

A decretarlo il Tar in una sentenza che ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia del Demanio del Fvg contro il sindacodi Monfalcone. La corte, presieduta da Umberto Zuballi, da un lato ha definito illegittimi gli ordini del Comune, ma dall’altro ha respinto la richiesta di risarcimento per i lavori che sono stati comunque eseguiti.

«L’istanza risarcitoria - spiega la sentenza - va rigettata in quanto non supportata da sufficienti elementi di riscontro». E qui la prima parte interessante: «Nulla impedisce in ogni caso all’Agenzia ricorrente - dice il Tar - di esperire nelle forme, modi e sedi opportune, azione di rivalsa nei confronti della Regione per le spese che assume di aver sostenuto per lo smaltimento della copertura costituita da lastre ondulate di colore grigio in eternit dell’immobile de La Playa di Marina Julia, e, sussistendone i presupposti, di ottenere soddisfazione della relativa pretesa». A una primo esame sembra una delle tante sentenze del Tar, in realtà siamo di fronte a una “novità” per una soluzione interpretativa che viene offerta da una “questione” che lo stesso Tribunale definisce “controversa” e anche per questo decide che le “spese di lite possano essere compensate per interno tra tutte le parti in causa (a parte il contributo unificato al Tar di 600 euro che è stato messo a carico del Comune)”.

La novità è contenuta nel giudizio del Tar che ritiene che “i tempi siano maturi per una rilettura delle leggi (articoli 822, comma 1 del codice civile e 28 del codice della navigazione)” che riguardano i beni del Demanio marittimo situati nella Regione Friuli Venezia Giulia. Parliamo di quei beni con “finalità turistico-ricreative” come appunto il bar La Playa. Lo stesso Demanio nel ricorso chiede che il “criterio di imputazione degli oneri di tutela e manutenzione dei beni appartenenti al Demanio marittimo debba essere riletto alla luce dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza al processo di devoluzione delle competenze amministrative”. Come dire che le opere del Demanio che vengono utilizzate dal territorio devono essere gestite, tutelate e seguite con opere di manutenzione a spese dello stesso territorio.

I giudici (accanto a Zuballi i magistrati Manuela Sinigoi e Alessandra Tagliasacchi) spiegano in maniera dettagliata, citando leggi, commi e norme, i loro ragionamenti basati su una questione in particolare: la “devoluzione delle competenze amministrative dallo Stato alla Regione e ai Comuni in materia di demanio marittimo” in particolare nel caso del Fvg “connotata da una accentuata specialità”. Queste competenze, date dello Stato devono dunque riguardare il riparto di “competenze, funzioni e gestione tra i vari livelli territoriali” di questi beni. Con che obiettivo? I magistrati amministrativi non hanno dubbi: «valorizzare significativamente le autonomie e favorire un’affettiva e più incisiva applicazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza». Lo Stato finanzia opere, infrastrutture, beni per lo sviluppo turistico-ricreativo. Ma spetta al territorio dove sono realizzate preoccuparsi della loro gestione, della cura e della manutenzione.

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