Pompiere rifiuta di fare la patente Sanzionato ricorre al Tar ma perde
il caso
È un caso particolare quello che si è ritrovato a dibattere il Tribunale amministrativo regionale (Tar). Un vigile del fuoco del comando di Gorizia, di cui non vengono rese note le generalità, ha impugnato il provvedimento disciplinare con il quale l’amministrazione gli ha irrogato la sanzione del rimprovero scritto per non essersi presentato, nel settembre di un anno fa, al corso di formazione per l’acquisizione della patente terrestre di terza categoria, né nell’ambulatorio medico per effettuare la relativa visita di idoneità.
Quel giorno, il dipendente si è presentato al lavoro. Perché ha contestato il provvedimento disciplinare portando la questione al Tar? Perché ha ritenuto violato l’articolo 242 del decreto 217/2005 e si è configurato, a suo parere, un eccesso di potere «per non avere l’amministrazione - si legge nella sentenza -, dopo un primo contatto con il ricorrente che aveva addotto le sue giustificazioni, reiterato la richiesta, così determinando un ragionevole convincimento circa l’accoglimento delle proprie giustificazioni».
Ma il Tar ritiene «infondati» entrambi i motivi. In primis, motiva il Tribunale, «la formazione professionale durante l’intera carriera costituisce un vero e proprio obbligo per l’appartenente al corpo dei vigili del fuoco». In secondo luogo, «si era riscontrata al comando dei Vvf di Gorizia una grave carenza di personale abilitato alla guida dei mezzi di soccorso, non colmabile attraverso procedure di trasferimento interno. Inoltre, il ricorrente non svolgeva attività formative dal 2009 e si ponevano, quindi, nei suoi confronti esigenze di aggiornamento professionale».
Per quanto attiene poi alle «attitudini personali» (di cui l’amministrazione deve unicamente «tenere conto»), il Tar evidenzia che il vigile del fuoco è abilitato alla conduzione di mezzi terrestri di seconda categoria da più di diciotto anni e di mezzi nautici da più di dieci: «entrambi elementi da cui ragionevolmente desumere, quantomeno, l’insussistenza di un’assoluta “non attitudine” alla guida. Si aggiunga comunque che eventuali, sopravvenuti, fattori ostativi allo svolgimento di una particolare attività, laddove non assoluti e oggettivamente accertabili (ad esempio una patologia) non potrebbero comunque costituire una circostanza esimente rispetto alla frequenza di un corso di formazione, che non presenta - scandisce chiaramente il Tar Fvg - i rischi e le difficoltà della vera e propria attività operativa, all’esito del quale l’amministrazione avrebbe sicuramente potuto valutare l’opportunità di destinare effettivamente il ricorrente al servizio da questi ritenuto estraneo alle proprie attitudini».
«Pertanto, non può in alcun modo considerarsi giustificata l’ unilaterale sottrazione del ricorrente alla frequenza del corso di formazione», conclude il Tribunale amministrativo. —
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