Ponterosso Park, primo round al Comune

Il Tribunale civile ritiene competente il Tar nella causa avviata da Cogg-Riccesi che chiede un risarcimento da 3,5 milioni

TRIESTE. Ponterosso Park è per Riccesi quello che in ambito calcistico Verona fu per il Milan: fatale. La mancata costruzione del parcheggio sotterraneo nel centralissimo spazio urbano è una storia approdata ormai al ventesimo anno, essendo iniziata nell’aprile 1999 durante il secondo mandato Illy.

Tutto in quell’operazione di fine anni ’90 è andato storto da subito: il no della prima giunta Dipiazza, il venir meno delle tre ipotesi alternative (Teatro Romano, via Tigor-Cereria, Largo Roiano), lo spegnersi dell’ultima speranza in piazza Foraggi (accompagnata da 2,5 milioni di indennizzo) con l’esecutivo Cosolini.

E anche in sede giudiziaria le cose non sembrano mettersi al meglio: Costruzioni generali giuliane (Cogg, l’ex Riccesi spa) ha infatti perso il primo round con l’avversario Comune davanti alla sezione civile del Tribunale triestino. Correva il giugno del 2018 quando l’impresa edile, patrocinata dall’avvocato Fabio Padovini, si rivolse alla giustizia civile per ottenere dal Municipio, in merito all’irrisolta vicenda di Ponterosso, un risarcimento di 3,5 milioni a doppio titolo di danno emergente e lucro cessante.

Il Comune resistette, a sua volta difeso dall’avvocato Antonio Sette (foro di Udine), eccependo l’unilateralità e l’infondatezza della pretesa avanzata dalla controparte. Non solo: il convenuto contestava la scelta del tribunale civile come luogo di discussione della causa, ritenendo invece competente il giudice amministrativo.

La tesi comunale in tema di giurisdizione è stata accolta dal giudice Roberta Mastropietro, che, con la sentenza 426 pubblicata il 2 luglio, ha dichiarato il «proprio difetto»: Cogg-Riccesi dovrà rivolgersi, qualora intenda proseguire nel contenzioso, al Tar Fvg. L’argomento, sul quale il magistrato civile ha organizzato la decisione, è il seguente: la pretesa di Riccesi non nasce dall’accordo transattivo definito dalle parti “dopo” la revoca comunale di Ponterosso, ma proprio “dal” provvedimento di revoca. La controversia - scrive la Mastropietro - riguarda «il riconoscimento di un diritto patrimoniale sorto per effetto dell’esercizio di un potere amministrativo», per cui se ne deve occupare il Tar.

Sempre secondo il testo della sentenza, «al privato che subisca la revoca di un provvedimento amministrativo favorevole spetta un indennizzo, parametrato ... al solo danno emergente». Questo è un passaggio rilevante sia dal punto di vista giuridico che per gli effetti economici, perché il Comune aveva stimato il danno emergente 523 mila euro, avendo invece ritenuto irricevibile la richiesta di 3 milioni quale lucro cessante. Se le cose stanno in questi termini, la pretesa di Riccesi, che comunque può impugnare la sentenza, è destinata a sgonfiarsi sensibilmente. Nell’intricato faldone della guerra Comune/Riccesi, la civica amministrazione insiste sull’unilateralità e la non documentabilità della richiesta dei 3 milioni, cifra che il Comune non ha mai riconosciuto.

Il progetto originario di Ponterosso prevedeva la realizzazione di 689 posti. I tre siti alternativi “consolatori” arrivavano complessivamente a 476 stalli. Ancor meno nella soluzione Foraggi, con 132 opportunità di parcheggio. —


 

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