Tar, legittimo chiedere divieto d'accesso ai cacciatori 'per motivi etici'

Cittadina fa causa alla Regione Abruzzo. Sentenza cita Corte Europea Diritti dell'Uomo

(ANSA) - PESCARA, 12 MAG - Il Tar di Pescara, con sentenza n.254/2026, ha stabilito che un cittadino può chiedere il divieto di caccia sul proprio terreno per motivi etici e la Regione può bocciare la domanda solo dimostrando che la sottrazione di un particolare terreno impedisce il raggiungimento degli obiettivi del Piano Faunistico Venatorio. La vicenda ha origine nel 2021: al momento del varo del Piano decine di proprietari chiesero alla Regione Abruzzo di vietare l'accesso ai cacciatori, ma quasi tutte le richieste furono respinte affermando che si era già superato il 30% di territorio protetto. Una sola cittadina, assistita dalla Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) e dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, contestò davanti al Tar il diniego regionale. "Nel 2021 una prima vittoria, il Tar sospendeva la determinazione della Regione imponendole di riesaminare la domanda - spiegano i legali in una nota -. La Regione rinnovò con le stesse motivazioni il diniego, costringendo la cittadina a presentare nuovo ricorso. Ieri la sentenza di merito che ha bocciato nuovamente la Regione, affermando due principi di civiltà giuridica. Il primo è che il limite del 30% del territorio sottratto alla caccia è da considerarsi soglia minima che può essere superata. Il secondo, più rilevante, è che si può fondare la richiesta su motivi etici e morali e la Regione, per il diniego, deve dimostrare come la richiesta impedisca il raggiungimento degli obiettivi del Piano venatorio, tenendo in debito conto la rilevanza delle motivazioni di tipo etico alla base della richiesta". Scrivono i giudici, osservano i legali, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con varie pronunce, ha affermato "che il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia", se tale attività è in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. "Secondo la Corte di Strasburgo, essendo l'attività venatoria esercitata a fini prevalentemente ricreativi, una legislazione nazionale non può impedire al proprietario di negare l'accesso al proprio fondo quando la caccia è vista da chi non la pratica come una ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata". "Questa sentenza - dichiara Augusto De Sanctis della Soa - fa il paio con quella del Consiglio di Stato 895/2026 sullo stesso argomento e va oltre, affermando un principio generale a cui ora le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi. Ci pare incredibile che in un terreno si possa vietare l'accesso a chiunque tranne alla categoria privilegiata dei cacciatori, se non costruendo alte recinzioni costosissime quando dovrebbe bastare un semplice cartello". (ANSA).

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