Il commento di Bartole: l’autonomia differenziata va oltre la Costituzione

Sergio Bartole
Il ministro per gli affari regionali e per le autonomie Roberto Calderoli
Il ministro per gli affari regionali e per le autonomie Roberto Calderoli

Il disegno di legge per l’autonomia differenziata votato dal Senato non è una riforma dell’ordinamento regionale, e quindi va inquadrato nel sistema costituzionale che ne limita i contenuti.

Di esso si ragiona erroneamente come di una iniziativa volta ad implementare un precetto costituzionale la cui attuazione graverebbe sullo Stato.

In effetti, non esiste un obbligo al riguardo dello Stato, questo non era e non è tenuto a promuovere una richiesta di una o più Regioni a statuto ordinario interessate ad ulteriori forme e condizioni di autonomia.

Su questa strada il disegno governativo – benché necessario a dare ordine alla vicenda – pare, invece, andare oltre le previsioni costituzionali nella misura in cui mostra di voler incentivare la presentazione di richieste regionali anziché predisporre soltanto la procedura per la trattazione di quelle introdotte.

La supremazia dello Stato sulle Regioni

Se la finalità del terzo comma dell’art. 116 Cost. non è aprire la strada ad una revisione dell’ordinamento regionale, giova ricordare che l’esperienza di tutti questi anni ci dice che lo Stato ha una posizione di supremazia nei confronti delle Regioni ed è, ad esempio, competente a darsi cura – ben oltre l’adozione di leggi cornice - anche di affari che ricadrebbero nelle materie di competenza regionale quando sono in giuoco interessi sovraregionali.

L’autonomia territoriale deve coinvolgere il Parlamento

L’allargamento degli spazi di autonomia territoriale – in quanto tocca ambiti di possibile intervento statale - non può quindi non implicare una decisione dell’organo che sta al centro del sistema, cioè il Parlamento.

Di cui nel disegno governativo si prevede invece solo un parziale coinvolgimento, richiedendo l’adozione, prima, di un suo mero atto di indirizzo sullo schema di intesa preliminare negoziato fra Stato e Regione interessata, e, poi, di una legge di approvazione della stessa intesa come da ultimo definita.

Le Camere sembrano, dunque, destinate a confrontarsi con scelte compiute in altre sedi, laddove l’art. 116 pare richiedere non la semplice conclusiva approvazione di un’intesa fra altri intervenuta, ma una vera e propria deliberazione sul quanto di autonomia aggiuntiva da trasferire, deliberazione da adottare tenendo presente l’intesa finale (cioè, sulla base di essa).

Disegno di legge approvato dal Senato e implcazioni finanziarie

Molto si è detto sulle implicazioni finanziarie della vicenda, e il disegno approvato dal Senato prescrive che non ne possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ma nel contempo esige che con decreto delegato siano individuati i livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (Lep), per le quali vanno garantiti a tutte le Regioni i fondi necessari.

Per i criteri e principi direttivi di questo provvedimento si fa rinvio ad una confusa legislazione in vigore risalente alla legge di bilancio del 2022. E, però, non si spiega come l’osservanza dei due precetti dovrà essere coordinata nelle determinazioni da assumere, le quali – si dice - sono condizionanti per l’attuazione della più volte citata disposizione costituzionale.

Tanto più che vanno presi in considerazione anche gli interessi dei territori delle Regioni che non chiederanno maggiori autonomie, per i quali – come riconosce lo stesso testo governativo - si porranno problemi di perequazione e sviluppo assicurando i mezzi necessari, una volta disposte le previste assegnazioni a favore delle Regioni innovatrici.

Per varie ragioni, dunque, è prevedibile che il disegno, se approvato, porti molto lavoro alla Corte costituzionale.

Riproduzione riservata © Il Piccolo