Ondata di afa, in Fvg arriva lo stop alle attività lavorative all’aperto nelle ore più calde
L’ordinanza firmata da Fedriga e Riccardi impone il blocco tra le 12.30 e le 16. È valida dal 16 giugno al 15 settembre

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, di concerto con l'assessore alla Salute e alla Protezione civile Riccardo Riccardi, ha firmato oggi, 15 giugno, un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute dei lavoratori impegnati all'aperto in condizioni di prolungata esposizione al sole.
«L'iniziativa - ha spiegato Riccardi - si inserisce nel quadro delle azioni regionali di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai rischi connessi alle ondate di calore che negli ultimi anni hanno interessato anche il territorio del Friuli Venezia Giulia. La protezione dei lavoratori dal caldo - ha aggiunto l'assessore - è una priorità anche alla luce dei cambiamenti climatici con temperature estreme prolungate. Attraverso la Protezione civile, da anni promuoviamo campagne informative di prevenzione e sicurezza».
Il provvedimento, adottato per motivi di igiene e sanità pubblica in considerazione delle elevate temperature e dei rischi derivanti dallo stress termico e dai colpi di calore, dispone il divieto di svolgere attività lavorative all'aperto dalle 12.30 alle 16 dal 16 giugno al 15 settembre 2026 nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave.
La misura si applica limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio pubblicata sulla piattaforma Worklimate, riferita ai "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12.00, segnali un livello di rischio "alto".
L'ordinanza prevede inoltre che il divieto non trovi applicazione per le Pubbliche amministrazioni, i concessionari di pubblico servizio e i relativi appaltatori quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità, a condizione che vengano adottate adeguate misure organizzative e operative per ridurre il rischio di esposizione alle alte temperature.
Nel provvedimento viene inoltre raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", già recepite dalla Regione, in tutte le attività svolte all'aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne.
Per consentire una diversa organizzazione degli orari di lavoro, l'ordinanza autorizza, in deroga ai regolamenti comunali sulle attività rumorose temporanee, l'anticipo o il posticipo di un'ora delle lavorazioni nei cantieri edili e affini svolte esclusivamente all'aperto e con prolungata esposizione al sole, nei giorni in cui il rischio risulti elevato. La disposizione non si applica nei Comuni a elevata vocazione turistica marittima e resta comunque fatta salva la possibilità per i Comuni di disciplinare diversamente la materia con proprie ordinanze.
La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
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