Il Tar legittima lo sciopero del personale delle mense
Per i giudici non si tratta di «servizio pubblico essenziale». Esultano i sindacati Il ricorso al tribunale era partito dopo che le lavoratrici erano state precettate

Lasorte Trieste 02/03/17 - Piazza Unità, Sala Giunta, Sciopero Addetti Mense Scolastiche
Il servizio di mensa scolastica non è un servizio pubblico essenziale e dunque non può compromettere il diritto allo sciopero. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia, accogliendo lo scorso 25 novembre il ricorso proposto da Filcams– Cigl e Uiltucs contro l’atto della Prefettura di Trieste che aveva ordinato a Dussmann Service srl, titolare dell’appalto del servizio mense negli asili nido e nelle scuole di infanzia e primarie del Comune di Trieste, di precettare i lavoratori in concomitanza con lo sciopero dello scorso 31 maggio. Erano giornate “calde”, con le dipendenti delle mense scolastiche sul piede di guerra: nel mirino l’appalto che ha ridotto drasticamente il loro orario di lavoro e di conseguenza i loro stipendi.
Cigl, Cisl e Uil per protestare contro le insostenibili condizioni di lavoro e la mancanza del rinnovo del contratto collettivo nazionale fermo da quattro anni, avevano annunciato uno sciopero. A ridosso del 31 maggio - la data della mobilitazione - Dussmann, come già in circostanze simili in altre città, aveva avviato la procedura di raffreddamento presso la Prefettura, procedura prevista per i servizi pubblici essenziali. Un provvedimento che nei mesi successivi ha impedito alle lavoratrici di scioperare, “silenziando” di fatto la questione mense. Ma Cigl e Uil non hanno digerito quella posizione e attraverso gli avvocati Giovanni Ventura, Raffaele Tenaglia e Sonia Miani hanno presentato ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza emessa dalla Prefettura di Trieste. E pochi giorni fa il Tar ha accolto quel ricorso. «Per noi è una grande soddisfazione, questa sentenza del Tar del Friuli Venezia Giulia farà giurisprudenza, segna un passo importante a livello nazionale e riconosce pienamente la validità delle tesi sostenute dalle organizzazioni sindacali dimostrando l’infondatezza delle frequenti pretese e pressioni esercitate da parte di talune aziende», commentano Andrea De Luca della Filcams Cigl e Matteo Zorn della Uil che oggi assieme ai loro legali terranno una conferenza stampa per evidenziare i risvolti derivanti dalla decisione del Tribunale amministrativo regionale. «Stigmatizziamo il comportamento della Prefettura, emanazione dello Stato – aggiungono Zorn e De Luca –, che ha difeso gli interessi economici di un’azienda, compromettendo il diritto delle lavoratrici a scioperare per ottenere un lavoro e una retribuzione dignitosi: ci aspetteremmo di avere le istituzioni vicine in queste lotte sindacali in difesa dei diritti più elementari dei lavoratori».
I giudici della prima sezione del Tar, presieduta da Oria Settesoldi e composta anche da Manuela Sinigoi e Alessandra Tagliasacchi, pronunciandosi sul ricorso delle sigle sindacali hanno sostenuto che «il servizio di refezione scolastica è un servizio locale a pagamento, a domanda individuale, non obbligatorio né nella sua istituzione né nella sua fruizione. Come tale il servizio di mensa scolastica non può dirsi strettamente qualificante il servizio di pubblica istruzione». «In questo quadro – si legge nella sentenza – deve convenirsi con il ricorrente in ordine al fatto che il servizio di refezione scolastica non rientra tra quelli assoggettati al potere di precettazione».
Il diritto di scioperare viene meno nel caso leda i servizi pubblici essenziali, dove il diritto dei lavoratori a non garantire una prestazione di lavoro incide non tanto sull’interesse del datore di lavoro quanto sulla posizione degli utenti. Il Tar evidenzia che «nell’ambito dell’istruzione la legge prevede vi sia l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l’istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione». «La disposizione – scrive il Tar – non accenna in alcun punto al servizio mensa. La precettazione – conclude – può essere disposta solo qualora si tratti di garantire un servizio pubblico essenziale, e tale non è un servizio non obbligatorio nella stessa istituzione».
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