Locanda del porto: confermato lo sfratto al gestore uscente

Per il Tar legittimo lo sgombero dell’Authority. Pieffe pronta al ricorso. Nuovo affidamento bloccato da un’altra causa
Foto BRUNI 24.10.2020 Porto Nuovo : la locanda
Foto BRUNI 24.10.2020 Porto Nuovo : la locanda



Fuori la locanda dal porto. È quanto ha stabilito il Tar in riposta al ricorso della Pieffe srl, attuale gestore del punto di ristoro del Porto nuovo, volto a ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di sgombero imposto dall’Autorità portuale. Ciò in quanto, si legge nelle motivazioni del collegio giudicante del Tar, «la Pieffe srl è ormai priva di valido titolo a occupare il bene demaniale».

«È la coda di una storia lunga e aggrovigliata – spiega l’avvocato Giulia Milo, che ha curato il ricorso – che chiude una serie di ricorsi a catena. Con questa pronuncia il Tar ha sentenziato che non è illegittima l’ordinanza di sgombero imposta alla Pieffe dall’Autorità portuale. La cosa però non finisce qui, perché abbiamo già presentato ricorso davanti al Consiglio di Stato. Nel frattempo però aspettiamo di vedere come va a finire l’assegnazione della nuova concessione».

La Pieffe, in quanto gestore uscente, aveva presentato al Tribunale amministrativo regionale il suo reclamo basandosi sul contratto di affidamento della precedente gestione, stipulato con la concessionaria Samer ancora nel dicembre 2014, ottenuto con la puntuale autorizzazione della stessa Autorità portuale. Una licenza che sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre 2021, ma, vista la rinuncia anticipata della Samer alla concessione demaniale in quel sito, con il primo gennaio 2019 l’Autorità portuale aveva dato avvio al procedimento comparativo per il rilascio di un nuovo affidamento, ordinando al contempo alla Pieffe di riconsegnare il bene, ossia la locanda, dopo averle rilasciato alcune autorizzazioni temporanee per la prosecuzione dell’attività «in via del tutto provvisoria e interinale», come si legge nella sentenza.

Le ragioni addotte dalla Pieffe per l’annullamento dello sgombero si basavano sui fatto che, in quanto subentrante alla Samer nel contratto di concessione demaniale, avrebbe potuto continuare l’attività fino alla scadenza naturale della concessione stessa, prevista appunto per il 31 dicembre 2021. Argomentazioni che non hanno convinto il collegio giudicante di piazza Unità, presieduto dal giudice Oria Settesoldi, ritenute infondate in quanto, si legge nella sentenza, «il provvedimento di sgombero si configura come un atto vincolato e inevitabile a fronte dell’occupazione in atto, senza titolo, da parte della ricorrente e comprensivo della necessità di consegnare il bene alla nuova concessionaria». Tradotto: lo sgombero è legittimo e la Pieffe deve consegnare la locanda ai nuovi concessionari, teoricamente la Fast Eat Italy, che nel frattempo aveva vinto l’ultimo bando per la gestione quadriennale del punto di ristoro. Sul nuovo gestore, però, pende a sua volta un’altra decisione del Tar, che ha accolto il ricorso della Top Team, società che, nella graduatoria di aggiudicazione della gara per la nuova concessione dell’area ristoro, era risultata terza. Da lì l’annullamento della concessione alla stessa Fast Eat Italy. Nel groviglio dei ricorsi, nel frattempo, la Pieffe ha continuato a garantire, fino a oggi, la gestione quanto meno di bar e ristorante.—



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