Servizi nei poli museali Il Tar boccia il Comune

Il Tar del Friuli Venezia Giulia condanna il Comune di Trieste ad affidare per quattro anni alla cooperativa Express il servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop e assistenza al pubblico in alcuni poli museali ed espositivi del Municipio stesso. I giudici del Tribunale amministrativo regionale hanno infatti accolto il ricorso presentato dalla società, tramite l’avvocato Gianni Zgagliardich, contro la determina dirigenziale dell’amministrazione municipale con cui era stato sancito di non procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio appunto alla Express. Si tratta di una vicenda che aveva già visto pronunciarsi il Tar con sentenza annullata poi dal Consiglio di Stato e nella quale si affermava che la valutazione dell’anomalia dell’offerta per l’affidamento dell’appalto non era stata complessiva ma parametrata solo su alcuni singoli elementi. Dopo sei mesi, il Comune aveva rifatto la verifica di congruità, arrivando alle medesime conclusioni con esclusione dalla gara delle cooperativa: da qui, il ricorso di Express.
La sezione prima del Tar (giudici Umberto Zuballi, presidente, Manuela Sinigoi e Alessandra Tagliasacchi) ha dato ragione alla ricorrente, rilevando in particolare come il Comune abbia completato una valutazione solamente in apparenza complessiva ma in realtà inidonea a conformarsi a quanto stabilito dalla pronuncia del Consiglio di Stato. Inoltre, secondo il Municipio, la previsione di impiego di contratti di lavoro intermittente - inclusa nella proposta di Express - non era in linea con il capitolato d’appalto: il Tar ha però sottolineato in merito come il fatto che il lavoro possa risultare discontinuo non sia stato preso in dovuta considerazione dal Comune, alla luce della possibile maggiore o minore affluenza di pubblico nei musei. Giudicati poi illegittimi (nella sentenza viene proprio specificato come siano stati «anomali e non giustificati») i tempi impiegati da palazzo Cheba per concludere la gara, con proroghe dell’affidamento del servizio per quattro anni ad altra cooperativa. Il Tribunale amministrativo regionale ha quindi accolto il ricorso di Express, annullando così la determina con cui il Comune non aveva affidato alla stessa il lavoro: di conseguenza, è scattato l’obbligo per l’amministrazione di stipulare il contratto con la società Express. Secondo i giudici, la durata contrattuale di quattro anni consente il risarcimento completo dei danni subiti dalla cooperativa per l’assegnazione mancata. Inoltre, il Tar impone all’amministrazione comunale anche il pagamento a favore della Express di quattromila euro oltre agli oneri accessori per le spese di giudizio. (m.u.)
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