Tar: bocciatura illegittima per l’alunno dislessico

di Tiziana Carpinelli
STARANZANO
È illegittima la bocciatura di uno studente affetto da disturbi dell’apprendimento se il Consiglio di classe, agli scrutini di fine anno, ha applicato alle valutazioni una media aritmetica dei voti per difetto, non riconoscendo quindi le oggettive difficoltà del minore e vanificando gli sforzi della scuola, che per facilitarne la formazione aveva attivato un insegnante di approfondimento.
Così ha deciso la prima sezione del Tar del Friuli Venezia Giulia con una sentenza depositata lo scorso 10 ottobre. Il caso riguarda uno studente dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Staranzano il quale a giugno non era stato ammesso, per la seconda volta consecutiva, alla classe successiva. I genitori del ragazzo avevano impugnato la decisione del Consiglio di classe, adducendo un «eccesso di potere, violazione di circolari del Ministero, irrazionalità e ingiustizia manifesta, falsi ed erronei presupposti di fatto, carenza di motivazione», nonché «violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e correttezza». Il Tar ha dato ragione alla famiglia annullando il provvedimento impugnato e obbligando la scuola a provvedere alla riconvocazione del Consiglio di classe. Il collegio giudicante, presieduto dal magistrato Saverio Corasaniti - consigliere estensore della sentenza Oria Settesoldi -, ha invece respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla famiglia. All’alunno, con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (Dsa), cioè dislessia, disgrafia e discalculia, l’“Alighieri” aveva riconosciuto la situazione di difficoltà, deliberando a inizio anno una programmazione specifica di interventi didattici. Aveva cioè predisposto un Piano di studi personalizzato, con un modulo aggiuntivo di 10 ore di assistenza per tutte le materie a eccezione di educazione fisica e musica. A gennaio, gli apprendimenti dell’alunno erano stati ritenuti inadeguati, per le difficoltà riscontrate nel prestare attenzione e nel mantenere la concentrazione durante le attività proposte, rilevando altresì la necessità di un suo comportamento più responsabile e impegnato. A giugno, dunque, il verdetto negativo. Stando agli atti depositati, secondo il Tar «la scuola ha operato tenendo conto delle difficoltà originate dai Dsa», ma ha poi «deciso di abbassare i voti finali tra 5 e 6, risultanti in alcune discipline dalla media aritmetica dei voti conseguiti, che sono stati portati a 5, considerando il processo di valutazione e quindi facendo applicazione dei criteri elaborati per l’apprezzamento degli indicatori relativi alle varie caratteristiche comportamentali degli alunni». «In questo modo - prosegue il Tar - la valutazione risultante in matematica dalla media aritmetica dei voti è stata addirittura abbassata da 5,9 a 5 il che, se pure tiene conto delle indubbie manchevolezze comportamentali del ragazzo, risulta comunque una sorta di negazione del Dsa che egli presenta, quasi vanificando lo sforzo della scuola di elaborare un percorso diversificato per la sua discalculia». «In definitiva - sottolinea il Tar - la valutazione finale non risulta aver adeguatamente ponderato l’effettiva pregnanza dei disturbi di cui soffre l’alunno». «È anche evidente - conclude - che il Consiglio di classe non ha affrontato la valutazione dei rischi derivanti da una possibile totale disaffezione dell’alunno nei confronti della scuola». Di qui l’annullamento degli atti impugnati dai genitori dello studente.
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