La guerra per il Grana, il Tribunale decide chi può usare questo nome
Non è una parola generica ma indica un prodotto specifico. Ecco perché la Corte d'Appello di Venezia ha confermato l'illegittimità dell'uso del termine “Grana” per un formaggio che non rispetta il disciplinare della Denominazione di Origine Protetta

Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Torino a settembre, che aveva dichiarato illegittimo l'uso del termine "Gran Riserva Italia" per un formaggio a pasta dura prodotto da un caseificio piemontese, un'altra importante pronuncia in materia di etichettatura alimentare arriva dalla Corte d'Appello di Venezia.
A darne notizia è il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano. La sentenza, resa nota solo in questi giorni, ha respinto l'appello presentato dal caseificio Brazzale, confermando la decisione del Tribunale di Venezia, che aveva già ritenuto illecito l'uso del termine "Grana" in riferimento al formaggio "Gran Moravia".
La Corte ha ribadito, sottolinea il Consorzio, che "Grana" non è un termine generico, ma è un elemento distintivo e fondamentale della Denominazione di Origine Protetta (DOP) "Grana Padano", e quindi può essere utilizzato esclusivamente per i prodotti che rispettano il relativo disciplinare.
Richiamando la normativa nazionale del 1955 e la giurisprudenza europea, la Corte ha sottolineato che, a partire dal riconoscimento della denominazione "Grana Padano", ogni utilizzo commerciale del termine "grana" riferito a formaggi non conformi è considerato una "evocazione indebita" e una forma di concorrenza sleale.
Il Consorzio Grana Padano ha accolto con favore le motivazioni della sentenza, che rinforzano ulteriormente la tutela delle Denominazioni di Origine Protetta e riconoscono il valore del lavoro dei produttori italiani, impegnati nel rispetto di rigorosi standard di qualità e tracciabilità.
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