Altopiano, supermulte in arrivo per chi raccoglie fiori protetti

Sanzioni fino a 2000 euro su narcisi, iris, gigli, peonie e orchidee
di Riccardo Tosques
TRIESTE
Il narciso, l’iris, i gigli arancioni. Ma anche la formica rufa, il gambero di fiume e le chiocciole. Queste sono solo alcune delle specie poste sotto «la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale» inserite nel Bollettino ufficiale della Regione pubblicato ad inizio aprile e diffuso dalla Guardia Forestale.


FLORA.
Ai sensi dell’articolo 96 della legge regionale 9 del 2007 sulle «Norme in materia di risorse forestali», per sette specie di piante di importanza comunitaria e oltre 30 di piante di interesse regionale che crescono in provincia vige infatti il divieto assoluto di raccolta, sradicamento, danneggiamento, trasporto e commercializzazione. La sanzione prevista può andare da un minimo di 50 a un massimo di 2.000 euro per ogni pianta raccolta. Quali sono dunque le piante «intoccabili»? Nella lista delle specie off-limits compaiono il narciso, l’iris, i gigli (di colore arancione), la peonia, la pulsatilla e tutte le specie di orchidee. Per tutte le altre piante erbacee ed arbustive è consentita invece la raccolta complessiva giornaliera per persona di dieci assi fiorali, steli fioriferi o fruttiferi, o fronde di felci, pur essendo severamente vietato sradicare le piante, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi e i bulbi. In questo caso le sanzioni sono più contenute e vanno dai 15 ai 300 euro per le piante raccolte o danneggiate.


E le norme sui tanto amati «bruscandoli», gli asparagi selvatici? Per quanto riguarda le piante che vengono raccolte «per tradizione, per uso e costumi locali» è consentita la raccolta di un chilo giornaliero per persona. Tra queste sono inclusi l’asparago selvatico, il pungitopo, l’origano, la ruta, la menta, la melissa e il muschio. La dose giornaliera sale sino a tre kg infine per alcune piante come la rosa canina, le more di rovo, il tarassaco, l’ortica e il sambuco.


FAUNA.
«È vietato catturare, uccidere, disturbare, danneggiare specie animali considerate di importanza comunitaria e di interesse regionale; altresì è vietato distruggerne i siti di riproduzione o le aree di sosta». Questi ancora i sostanziali divieti imposti per legge che valgono per qualsiasi stadio di sviluppo delle specie inerenti i chirotteri (pipistrelli), gli anfibi e rettili, la formica rufa, il gambero di fiume e tutte le specie di fauna delle grotte nonché alcune specie di coleotteri. Le sanzioni in questo caso vanno da un minimo di 50 ad un massimo di 2.000 euro. Per le chiocciole del genere helix è vietata invece la raccolta da aprile a giugno: per il resto dell’anno la raccolta è consentita per la quantità massima di due kg giornalieri per persona.


È vietata poi l’introduzione di specie vegetali o animali non autoctoni e specialmente nelle aree tutelate ai sensi delle direttive europee «habitat e uccelli» (aree Sic e Zps, ndr). Anche in questo caso le sanzioni possono arrivare sino ai 2.000 euro. L’unico escamotage consentito dalla legge per raccogliere un certo numero di esemplari di piante (o di animali) è avere dei ben dichiarati «scopi scientifici o didattici», previa autorizzazione comunque rilasciata direttamente dalla Provincia di Trieste.

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