Funzionaria demansionata previsti danni per 180 mila euro

Il Comune di Staranzano ha impugnato la sentenza pronunciata lo scorso 3 ottobre dal giudice del Lavoro del Tribunale di Gorizia, Francesca Clocchiatti, in relazione alla funzionaria che era stata sottoposta a demansionamento e dequalificazione, fino al licenziamento. Con ciò a fronte della richiesta di sospensiva dell’esecutività di quanto disposto dal giudice goriziano. La Corte d’Appello, ai sensi dell’articolo 431 terzo comma, ha respinto la richiesta, rilevato che l’esecuzione non è iniziata.
La parte offesa, rappresentata dal legale avvocato Daniele Compagnone, non ha ancora dato seguito all’esecuzione, in attesa della decisione nel merito da parte della Corte di Trieste. La prossima udienza è prevista per il 23 gennaio 2020.
Secondo un calcolo di massima, in ordine alla condanna del Tribunale isontino, il risarcimento sarebbe sull’ordine dei 180 mila euro, oltre alle spese legali, a fronte del riconoscimento, nell’ambito del demansionamento e della dequalificazione, del danno biologico e alla professionalità subiti dalla funzionaria, nonché un’indennità sostitutiva alla reintegra sul posto di lavoro, dichiarata l’illegittimità del licenziamento con la scelta da parte della dipendente di andare in quiescenza, e un’ulteriore indennità risarcitoria. Il tutto, dunque, in attesa del pronunciamento da parte della Corte di Appello.
La vicenda era iniziata nel settembre 2013, nel giugno 2015 il Comune aveva provveduto alla rescissione del contratto di lavoro. Allora l’amministrazione era retta dal sindaco Lorenzo Presot, attualmente guidata da Riccardo Marchesan. Due erano state le cause, poi unificate. La funzionaria, con la qualifica di responsabile dei Servizi generali, era rientrata al Comune di Staranzano l’11 settembre 2013, dopo circa due anni di esperienza amministrativa presso la Procura e l’ufficio del Giudice di pace, a Gorizia, in virtù della mobilità lavorativa nel pubblico impiego. La funzionaria s’era trovata senza specifici incarichi da eseguire e dopo qualche settimana era rimasta a casa, in malattia, durata diversi mesi. Alla ripresa del lavoro, era stata impiegata in sostituzione di una collega andata in maternità e di categoria professionale inferiore rispetto al proprio inquadramento. In quel periodo la dirigente, attraverso il suo legale, avvocato Compagnone, aveva preso contatti con il Comune al fine di addivenire ad un “accordo bonario”, senza però raggiungere una soluzione. Il medico preposto alle visite dei dipendenti comunali aveva poi dichiarato l’inidoneità a lavorare della funzionaria, comportandone il licenziamento.
La prima causa era stata presentata alla Sezione Lavoro del Tribunale di Gorizia dopo il rientro della dirigente dal periodo di malattia. Era scaturita una prima sentenza, non definitiva, per la quale era stato accertato il demansionamento. Il giudice aveva quindi nominato un consulente tecnico d’ufficio (Ctu) al fine di quantificare il danno biologico. L’ulteriore causa era stata presentata a seguito del licenziamento. Il 3 ottobre era stata quindi pronunciata la sentenza definitiva di condanna.—
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