Geometra “abusivo” nei guai per truffa assolto dalle accuse

L’uomo sospeso dall’ordine si era avvalso di un collega e non aveva commesso reati 

il caso



Era stato assolto perché il fatto non sussiste per l’esercizio abusivo dell’attività di geometra, ma era stato condannato per truffa ai danni di un cliente, titolare di un’azienda agricola goriziana, per non aver eseguito, o quantomeno portato a termine, l’incarico assunto. La sentenza del Tribunale di Gorizia era stata emessa il 7 marzo 2018. Ora il geometra, B.F., è stato assolto anche dall’imputazione di truffa, sempre con la formula perché il fatto non sussiste. La Corte d’Appello di Trieste, infatti, presieduta da Edoardo Cirotto, a fronte dell’impugnazione della sentenza di primo grado in ordine alla condanna del reato in questione, in parziale riforma del dispositivo del Tribunale goriziano, lo scorso 27 giugno ha pronunciato e pubblicato la sentenza assolutoria, 90 i giorni ai fini del deposito della relativa motivazione. Nessuna responsabilità, dunque, da parte del geometra per il quale è stato sancito il pieno proscioglimento.

L’indagine della Guardia di Finanza era partita nel 2014, a seguito della denuncia da parte del titolare dell’azienda agricola che nel 2012 aveva richiesto al geometra di presentare istanza di accatastamento di alcuni immobili di proprietà, per poi constatare che la domanda non era stata inoltrata all’ufficio catastale, pur a fronte del regolare pagamento della parcella. Il geometra era stato inoltre sospeso dal Collegio di appartenenza. Allora il giudice Frattolin aveva distinto la sospensione dall’Albo professionale dalla truffa rispetto ad un rapporto di causa-effetto valutando separatamente i due aspetti. Durante il procedimento era emerso il discrimine tra la notifica e l’esecutività in ordine all’abusivismo rispetto alla truffa contestata, aspetto che la stessa Gdf aveva segnalato alla Procura.

Il legale difensore, avvocato Antonio Montanari, esprimendo soddisfazione per l’esito della sentenza di appello, ha osservato: «La Corte, dunque, nonostante la Procura Generale abbia chiesto la conferma della sentenza di condanna, ha prosciolto il geometra perché il fatto non sussiste. La motivazione della sentenza non è ancora stata depositata, ma la formula assolutoria utilizzata fa presumere che il collegio triestino abbia accolto la nostra tesi sul fatto che non vi fu alcun raggiro ai danni della persona offesa: non solo la sospensione dall’Albo, disposta a carico del geometra per ragioni attinenti al versamento dei contributi previdenziali, divenne esecutiva otto mesi dopo la conclusione del contratto professionale, ma da subito il geometra si fece accompagnare dai clienti da un altro collega e fu questo a sottoscrivere i documenti necessari allo svolgimento dell’incarico. Dunque – ha concluso il legale – nessun raggiro ai danni del cliente, ben consapevole delle ragioni che consigliavano al mio assistito di astenersi dal compiere attività professionale, “passandola” al collega, nonostante la sospensione dall’Albo non fosse ancora esecutiva». —



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