Il Tar “restituisce” all’Ics l’appalto per Casa Malala

Ics Rifugiati Onlus si riprende al Tar l’appalto del servizio di accoglienza per migranti nella struttura demaniale da 95 posti di Monrupino, Casa Malala. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dal sodalizio presieduto da Gianfranco Schiavone che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione della gara nella quale Ics si era piazzata al terzo posto. L’aggiudicazione, disposta con provvedimento del prefetto di Trieste il 15 settembre, era andata ad Ors Italia Srl.
Il Tribunale amministrativo regionale presieduto da Oria Settesoldi (estensore Lorenzo Stevanato, referendario Luca Emanuele Ricci) ha ritenuto fondate le ragioni del ricorso presentato dagli avvocati Gianni Zgagliardich, Francesco Quaranta, Elisa Adamic e Romea Bon contro l’Ufficio Territoriale del Governo del capoluogo giuliano e il Ministero dell’Interno. I giudici hanno quindi stabilito che l’appalto venga subito aggiudicato alla ricorrente, divenuta prima in graduatoria, senza necessità di disporre il subentro nel contratto (che nel frattempo non era stato ancora stipulato).
La gara, indetta lo scorso anno dalla Prefettura, era stata svolta con il sistema di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ics era stata collocata, come detto, al terzo posto della graduatoria con 60,95 punti, mentre la prima (Ors) e la seconda (Versoprobo-Luna Scs) avevano ottenuto rispettivamente 89,20 e 64,70 punti. Secondo il ricorso, aggiudicataria e seconda classificata sarebbero dovute essere entrambe escluse dalla gara e comunque sarebbe stato loro attribuito «un punteggio eccessivo – si sosteneva – ed immeritato».
Secondo il Tar, per quanto riguarda Ors, «è stato documentalmente provato che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (16 agosto 2019) era inattiva, come emerge dalla visura della Camera di commercio di Roma, da cui risulta che solo in data 8 gennaio 2020 è divenuta attiva, mentre il 3 gennaio era ancora inattiva». I giudici hanno puntualizzato nella sentenza che «come da condivisibile giurisprudenza, lo stato di inattività di un’impresa è preclusivo alla possibilità di concorrere a una gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto». «L’inclusione, tra i requisiti di idoneità – si legge –, dell’iscrizione alla Cciaa come è prescritto dal disciplinare della gara, è finalizzata a garantire che le aziende che intendono partecipare siano dotate di un’esperienza concreta nello specifico settore di attività». Ors Italia Srl, cui è stato aggiudicato l’appalto – si afferma ancora nella sentenza –, «andava quindi esclusa dalla gara».
Per quanto riguarda la seconda classificata, stando ai giudici, l’offerta non era in linea con le indicazioni della lex specialis e non rispondeva appieno alle specifiche esigenze che dovevano essere garantite per lo svolgimento del servizio di accoglienza. Anche la seconda classificata, stando alle conclusioni dei giudici, avrebbe dovuto essere esclusa. Da sottolineare che né Ors né Versoprobo-Luna Scs si sono costituite in giudizio. «Eravamo fiduciosi, c’era la convinzione che il Tar avrebbe accolto il nostro ricorso – commenta Schiavone –. Un esito che consentirà la continuità del servizio, che nel frattempo è stato portato avanti da noi in proroga». —
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