La causa all’Azienda sanitaria di sette centralinisti interinali
Sette centralinisti interinali hanno chiamato in causa l’Azienda sanitaria ritenendo che la procedura di selezione ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 12 operatori tecnici categoria B, addetti a portineria/centralino, sia stata effettuata senza il corretto espletamento della verifica sui requisiti previsti dalla procedura, pregiudicando la possibilità di regolarizzare il loro posto di lavoro. Il giudice del lavoro di Gorizia Barbara Gallo ha rigettato l’altro giorno i ricorsi. E i legali dei sette ricorrenti ora si riservano di agire in appello. La vicenda risale a maggio 2018, quando l’Ass 2 Bassa Friulana Isontina, oggi Asugi, aveva avviato la selezione. Erano stati inseriti come idonei 84 candidati su 187. Nel luglio di quell’anno era stata pubblicata la graduatoria. Rispetto ai 12 concorrenti finiti nei primi posti utili, i sette interinali erano stati collocati in posizioni ben più lontane. Una selezione concepita per le persone disoccupate, a fronte della quale l’Ass aveva delegato la Regione a gestire (attraverso gli uffici di collocamento) la procedura di selezione e predisposizione della graduatoria, anche in base all’Isee. Il contenzioso, che ha visto i sette interinali contrapposti all’Ass (con coinvolgimento e presenza in giudizio della Regione) davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Gorizia, era scaturito nel settembre 2018 con una procedura di urgenza. I legali dei sette interinali, gli avvocati Valentina Magrin e Roberto Crasnich del Foro di Gorizia, avevano chiesto il riconoscimento della tutela reale, con l’inserimento in servizio all’Ass, il pagamento delle retribuzioni maturate e, in subordine, il risarcimento del danno per la perdita della chance occupazionale.
Secondo la tesi dei ricorrenti, insomma, la procedura di selezione non sarebbe stata corretta, in particolare per quanto riguarda la verifica (rimessa ai centri per l’Impiego) del possesso effettivo in capo ai candidati dell’esperienza lavorativa pregressa nel settore (almeno trimestrale), a fronte della documentata esperienza maturata dagli interinali nelle strutture sanitarie per almeno sei mesi. Punto focale, per i legali dei ricorrenti, sarebbe insomma la lamentata carenza di un’adeguata verifica della documentazione raccolta dai centri per l’impiego (con tanto di ricorso ad autocertificazioni, in violazione della disciplina di legge, consentito) sul cosiddetto prerequisito esperienziale, in aggiunta all’assenza della prova pratica (prevista invece inizialmente nella procedura di chiamata alla selezione) e alla combinazione con il punteggio Isee.
L’Ass 2 aveva sostenuto la correttezza del proprio operato nella procedura selettiva e l’infondatezza in ordine ai requisiti, specificando che la sussistenza dell’esperienza lavorativa dovesse essere e fosse stata verificata di volta in volta dagli operatori dei centri per l’impiego al momento della raccolta delle adesioni alla selezione. L’Ass si è costituita in giudizio con l’avvocato Federico Gambini, del Foro di Udine. Alcuni dei 12 candidati classificatisi nei primi posti della graduatoria si sono a loro volta costituiti a processo, a seguito della disposizione da parte del giudice del Lavoro, che aveva accolto la richiesta dell’Ass in merito all’integrazione del contraddittorio. —
L.B.
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