Comune di Monfalcone e centro islamico Darus Salaam: si torna al Consiglio di Stato sul caso del doposcuola
Fissata invece il 22 aprile l’Adunanza plenaria a Roma sulla titolarità dell’immobile acquisito dall’ente: si tratta del civico 28 di via Duca d’Aosta

C’è qualcosa che assomiglia al feuilletton, senz’altro la scansione a puntate, in questa vicenda dei contenziosi tra Comune di Monfalcone e comunità islamica. Infatti, ecco altri due capitoli: da un lato, l’Adunanza plenaria – massimo consesso della giustizia amministrativa che risolve i contrasti giurisprudenziali – fissata il 22 aprile e chiamata a sciogliere definitivamente il nodo sull’effettiva disponibilità dell’immobile acquisito dall’ente in via Duca d’Aosta 28 e dall’altro il ritorno al Consiglio di Stato.
Monfalcone e Darus Salaam, sempre parti contrapposte. Lo si apprende, in particolare per la seconda questione, da una determinazione dirigenziale, la numero 380, con cui l’amministrazione conferisce il nuovo incarico, in sequenza ai precedenti, all’avvocata di fiducia Teresa Billiani. Che segue l’iter da ormai due anni, dopo le ordinanze-madri di natura urbanistica a firma dell’architetto Marco Marmotti del 15 novembre 2023, confermate nella loro validità da Palazzo Spada, con sentenza definitiva (è in piedi sul punto un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ma la fase è ancora quella dell’ammissibilità e non ci sono ulteriori informazioni rispetto al procedimento).
Infatti il 31 dicembre scorso il Comune si è visto notificare, attraverso il legale che aveva patrocinato il primo grado, Billiani appunto, ricorso in appello contro la sentenza del Tar dove il centro culturale islamico Darus Salaam era risultato parte soccombente, sullo sfondo del caso del doposcuola. L’impugnazione, avanzata attraverso l’avvocato Vincenzo Latorraca, l’amministrativista che ha seguito la realtà di via Duca d’Aosta in tutti i suoi passi, esattamente come la professionista del foro triestino per il Comune, chiede l’annullamento o la riforma della precedente sentenza.
Avviata su ricorso del Darus rispetto all’ordinanza numero 1 del 2024 emessa dall’Edilizia privata e riferita all’immobile al civico 32 (non 28 oggetto di parallelo contenzioso), che richiedeva il ripristino della destinazione d’uso autorizzata, ovvero commerciale al dettaglio. A seguito di un sopralluogo condotto il 28 gennaio di quello stesso anno, era stata rilevata la presenza all’interno degli ambienti, arredati appositamente con panche e tavoli, di persone adulte e di nove minori intenti in attività di doposcuola. L’ente aveva sollevato la modifica de facto dell’iniziale destinazione d’uso, ritenendola “variazione essenziale” ed esercitando un potere repressivo-inibitorio. Correttamente, secondo il Tar, che aveva respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
Ora si va all’appello, anche se una data ancora non risulta fissata. Spiega la decisione del ricorso, l’avvocato Latorraca: «Il Comune contesta, con l’ordinanza, lo svolgimento di “attività non riferibile a quella commerciale”, non specificandola, e dunque un preteso, a nostro avviso insussistente, cambio di destinazione “da commerciale ad altra non consentita per la zona”». Per l’avvocato però «l’attività svolta non viene qualificata». «La destinazione autorizzata – spiega – è indicata come commerciale al dettaglio. La sentenza invece introduce un quid pluris, ossia un’attività direzionale che costituirebbe il nuovo uso rilevato in occasione del sopralluogo, che sarebbe stato impresso stabilmente ai locali, come emergerebbe dagli atti o documenti di causa». «In realtà – prosegue – nemmeno nel verbale di sopralluogo, oltre che nel provvedimento, come esposto, si rinvengono richiami ad “attività direzionale”. Il Comune contesta l’esercizio di un’attività diversa dalla direzionale, ma neppure la qualifica».
Insomma, per il Darus, c’è ancora da argomentare. Il Comune, forte degli esiti fin qui raggiunti e di «aver fatto scuola con le sentenze», come più volte sottolineato, ha deciso per la costituzione in giudizio, un passo dovuto alla luce del precedente verdetto favorevole. Billiani, come si legge nella determinazione dirigenziale, ha trasmesso «un preventivo di spesa per 11.156, 44 euro», «somma che si ritiene congrua rispetto all’attività richiesta all’avvocato»; sicché il Comune ha dato corso all’affidamento dell’incarico, assumendo un primo impegno economico per 2.156,44 euro. Seguirà successiva ordinanza di liquidazione, su invio di regolare fattura per la corresponsione degli onorari spettanti, fatti salvi eventuali recuperi verso i soccombenti da proporre a giudizio esaurito. —
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