«Motivi familiari, il finanziere va trasferito»

Giù al Sud. La caricatura letteraria e cinematografica delle diversità tra padani e meridionali, in questo caso, è fuori tema. Questa, in effetti, appare dal documento pubblico che la descrive come una storia di sofferenza familiare su cui il giudice amministrativo ha messo una pezza. Già, perché proprio giù al Sud, a casa propria, aveva chiesto l’anno scorso di ritornare un ispettore della Guardia di Finanza in forze a Trieste - evitiamo volutamente ogni altro dettaglio, essendo la sentenza che lo riguarda coperta da una serie di omissis - ma i vertici del corpo gliel’avevano negato.
Le motivazioni addotte dal dipendente delle Fiamme gialle, tuttavia, non si richiamavano a mera nostalgia, bensì alla volontà di ricongiungersi alla moglie, che a sua volta si era già ritrasferita giù al Sud per assistere la propria madre handicappata, senza più altri parenti. Una moglie che, stando sempre alla sentenza, doveva lavorare, accudire appunto la madre e crescere da sola i due figli di 8 e 10 anni che avevano traslocato assieme a lei; una moglie che si stava ammalando di nervi. Il finanziere ha così chiamato il ministero delle Finanze davanti al Tar, che ha annullato i provvedimenti di diniego per «eccesso di potere» e «carenza di motivazione»: può tornare a casa dalla moglie.
Andiamo con ordine. Il ricorrente aveva riferito al giudice amministrativo - così si legge nella sentenza - di «aver presentato domanda di trasferimento in provincia di Lecce per situazioni straordinarie, consistenti nella necessità di coadiuvare la moglie nell’assistenza della suocera, invalida civile al 100% e senza altri parenti e alla cui necessità assistenziale la figlia, nonché moglie del ricorrente, nonostante si fosse appositamente trasferita a Lecce insieme ai due figli minori non era in grado di provvedere da sola, tanto che le era insorto un disturbo ansioso depressivo». Il ricorrente «denunciava anche la necessità di assistere i due fratelli nell’assistenza dei propri genitori, uno dei quali affetto da handicap grave». La sua richiesta - prosegue la sentenza del Tar - «veniva denegata una prima volta sulla base della considerazione che “non risulta integrarsi il requisito dell’assoluta imprendiscibilità della presenza in loco del militare” perché “alle esigenze assistenziali dei bisognevoli possono continuare a sopperire la consorte dell’ispettore, limitatamente alle proprie condizioni di salute, e i due fratelli, residenti a Gallipoli e Lecce, compatibilmente con i rispettivi impegni familiari e lavorativi”. Conseguentemente veniva ritenuto che rsiultassero prevalenti le “esigenze di servizio”».
Il finanziere si era poi visto respingere una seconda istanza, fatta sempre più in alto, «nonostante - l’obiezione del Tar nella sentenza - il ricorrente avesse ulteriormente puntualizzato le gravi condizioni della moglie, che si era ammalata di depressione in conseguenza dell’eccessivo carico di stress derivante dalla necessità di far fronte da sola ai bisogni della madre invalida e dei due figli piccoli oltre che ai suoi impegni lavorativi». Per il Tar, in chiusura, «non è stata esattamente considerata la situazione primaria esposta dal ricorrente, vale a dire la necessità di coadiuvare la moglie nell’assistenza alla suocera, e cioè a soggetto verso il quale il solo ricorrente e non certo i suoi fratelli può essere titolare di un ulteriore dovere di assistenza in aggiunta alla moglie, che è figlia unica e che è risultata non in grado di farvi fronte da sola». (pi.ra.)
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