Riammessi gli extracomunitari esclusi dalla graduatoria Ater

Tre extracomunitari residenti a Gorizia, hanno avuto ragione in merito al ricorso presentato nei confronti dell’Ater, che li aveva esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione di alloggi popolari, non rientrando nel requisito previsto dalla legge regionale (1/2016) di Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Aziende terrioriali. Il requisito prevede la documentazione attestante l’assenza di proprietà immobiliari nel Paese d’origine per tutti i componenti della famiglia. Quanto disposto dal Tribunale civile di Gorizia ha una duplice valenza: l’inserimento dei tre stranieri nella graduatoria, in base al relativo calcolo dei punteggi di diritto, ed il “ripristino” del principio di parità di condizioni rispetto ad italiani ed europei. Anche a Gorizia, dopo i casi di Udine e Monfalcone, viene ribadita l’illegittimità del requisito, con l’accoglimento del ricorso. A rappresentare i ricorrenti è stato l’avvocato Ottavio Romano, per Ater l’avvocato Paolo Coppo. Gli stranieri, due originari del Senegal, l’altro della Mauritania, avevano partecipato al bando per l’assegnazione di 6 case popolari (28 giugno 2019), presentando documentazioni diverse. I senegalesi avevano prodotto un’attestazione di assenza di proprietà rilasciata dalla Società nazionale delle case popolari del Senegal, autenticata dalla propria ambasciata a Roma, il mauritano un certificato di indigenza rilasciato dal ministero degli Interni della Mauritania, sempre autenticato dalla propria ambasciata in Italia. Certificazioni evidentemente non pertinenti. Lo scorso 21 luglio il giudice monocratico del Tribunale civile, Sergio Antonio Prestianni, ha depositato l’ordinanza, che dichiara il “carattere discriminatorio” della decisione di Ater. Il giudice ha ordinato all’Azienda di inserire i tre extracomunintari nella graduatoria, nella posizione dove sarebbero stati inseriti qualora avessero presentato i documenti richiesti dal bando. Ha quindi ordinato all’Ater di “modificare i futuri bandi” per consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e Ue, cioè senza la richiesta della documentazione supplementare relativa alla certificazione da recuperare nei Paesi d’origine. Ater è stata condannata al pagamento delle spese legali, liquidate complessivamente in 3 mila euro. Il giudice Prestianni non ha invece accolto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale a favore dei tre extracomunitari, «formulata in modo generico».
Sono molteplici i passaggi dell’ordinanza. A partire dall’esclusione «illegittima e discriminatoria», consentendo solo a italiani e comunitari l’autocertificazione. La presentazione di una documentazione ufficiale attestante la non titolarità di altre case, anche all’estero, «risulterebbe eccessivamente gravosa per i cittadini extracomunitari, dovendo recarsi al proprio consolato o alla propria ambasciata, con costi e difficoltà maggiori rispetto a italiani o comunitari». Ater ha sostenuto la “carenza di interesse” del ricorso in quanto, qualora gli extracomunitari fossero stati ammessi in graduatoria, non si sarebbero comunque collocati in una posizione utile per l’assegnazione degli alloggi. Ha chiesto di chiamare in causa la Regione in relazione a eventuali condanne di pagamento, trattandosi di mera applicazione della legge regionale. Sull’autocertificazione Ater ha fatto riferimento all’esigenza del controllo della veridicità di quanto dichiarato, evidentemente non possibile per i cittadini extra Ue. Per il giudice l’interesse ad agire, a proposito della sostenuta “carenza”, risulta invece concreto poiché gli stranieri hanno subito un trattamento discriminatorio, rappresentato dall’imposizione di una “condizione svantaggiosa”. Ha rigettato la chiamata in garanzia della Regione, per esigenze di celerità del giudizio, ma anche per infondata richiesta di risarcimento dei ricorrenti. Infine, la l.r. di riforma: la Regione non ha legiferato prevedendo la documentazione sugli immobili, ma s’è rifatta a regolamenti della norma nazionale, che esplicita la parità di trattamento. Ater ha preannunciato l’Appello in merito alle spese di giudizio.—
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