Il capannone copre la vista sulle vigne Cormonese va al Tar perde e paga le spese

Riconosciute le ragioni del prosciuttificio D’Osvaldo Azienda e Comune rifondati con 2 mila euro a testa

Matteo Femia / Cormons

Il Tar del Friuli Venezia Giulia dà ragione a Comune di Cormons e azienda D’Osvaldo.

Si conclude con il respingimento il ricorso per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato a gennaio 2019 da Palazzo Locatelli su richiesta della famiglia D’Osvaldo. Ad opporsi alla costruzione in via Dante di un fabbricato artigianale per l’adeguamento igienico-sanitario e l’ammodernamento tecnologico funzionale era stato Peter Raymond Sammons. Il Tribunale amministrativo regionale ha inoltre condannato il ricorrente a rifondere le spese di lite a favore del Comune di Cormons, da un parte, nonché a favore della società D’Osvaldo srl e di Lorenzo D’Osvaldo, dall’altra parte, nella misura di 2 mila euro ciascuno (complessivamente 4 mila euro), oltre ad oneri ed accessori di legge, ordinando che la sentenza “sia eseguita dall’autorità amministrativa”.

Peter Raymond Sammons era rappresentato dall’avvocato Giuseppe Sbisà mentre il Comune di Cormons era difeso dall’avvocato Andrea Cabrini, con i D’Osvaldo seguiti dagli avvocati Enrico Agostinis e Luca De Paul.

La richiesta del ricorrente, la cui proprietà confina con quella dei D’Osvaldo, era quella di annullare il permesso di costruire (n. 18/054) rilasciato il 15 gennaio 2019 dal Comune di Cormons su istanza presentata il 26 agosto precedente dagli stessi D’Osvaldo per la costruzione in via Dante di un fabbricato artigianale per l’adeguamento igienico-sanitario ed ammodernamento tecnologico funzionale.

Tra le motivazioni alla base della richiesta di annullamento il ricorrente sosteneva: «Il nuovo edificio, alto cinque metri, danneggerà irrimediabilmente la proprietà, pregiudicandone la vista sui vigneti che degradano dal monte Quarin». «Il nuovo fabbricato - aggiungeva - sarebbe stato previsto ad una distanza dal confine dalla proprietà del ricorrente pari a metri 4,33, inferiore ai 5 metri prescritti dall’art. 23.3 delle N. T. A» .

Ma le argomentazioni di Sammons e dei suoi legali sono state respinte: «L’insediamento dell’attività produttiva (stagionatura e lavorazione dei prosciutti) è attestato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – sostiene il Tar regionale – dalla cospicua documentazione prodotta dal Comune e dalla controinteressata, con particolare riferimento ai contratti (di data certa) che hanno avuto ad oggetto la concessione dapprima in comodato (23 aprile 1993) e, successivamente, in locazione per uso commerciale (“per l’attività di stagionatura, lavorazione e commercio dei prosciutti” – 2 gennaio 2013) dei fabbricati esistenti». Lo stesso Tar indica poi come ci siano tutte le autorizzazioni sanitarie necessarie. Il Comune ha preferito non rilasciare dichiarazioni sull’argomento. –

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