Protocolli d’intesa di Tribunale e Azienda sanitaria per snellire i tempi
Due importanti protocolli d’intesa. Che permetteranno di snellire le tempistiche e rispondere a esigenze oggettive. Sono stati sottoscritti, nei giorni scorsi, dal presidente del Tribunale di Gorizia Giovanni Sansone e dal commissario straordinario dell’Azienda sanitaria Bassa Friulana-Isontina Antonio Poggiana.
Il primo ha per oggetto la materia del “consenso informato” ai trattamenti sanitari da parte di soggetti totalmente incapaci di intendere e volere. Con tale protocollo «si è inteso - spiega Sansone - fornire ai medici dell’Azienda sanitaria le linee guida da seguire ogni qual volta vi è necessità di raccogliere il consenso (o dissenso) informato alle cure, ai trattamenti chirurgici, ovvero ad esami diagnostici invasivi da parte di soggetti incapaci di intendere e volere».
L’accordo prevede che fuori dai casi di stato di necessità e fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 4 comma 1 della legge 22 dicembre 2017 del 2019 della legge 22 dicembre 2017, numero 219, il sanitario curante può richiedere, personalmente o per il tramite dei familiari dell’assistito oggetto di cure che versi in stato di incapacità di intendere e di volere, la nomina di un amministratore di sostegno allo scopo di esprimere un valido consenso (o un dissenso) informato alle cure, agli esami diagnostici e agli interventi chirurgici.
Il ricorso dovrà contenere la diagnosi, con eventuali accertamenti specialistici, sulla base dei quali si ritiene che il paziente non possa prestare un valido consenso al trattamento sanitario; le valutazioni mediche sulla base delle quali sia stata esclusa la sussistenza dello stato di necessità; l’assenza di un dissenso chiaro, libero e consapevole al trattamento sanitario o agli esami diagnostici manifestato dall’interessato.
Il secondo protocollo permetterà, invece, l’audizione dei beneficiandi di amministrazione di sostegno dichiarati intrasportabili mediante il sistema della videoconferenza. Tale intesa permetterà al giudice tutelare di poter esaminare la persona bisognosa di protezione senza doversi recare nei luoghi ove la stessa si trova e in tutti i casi in cui non è possibile provvedere al suo esame presso il tribunale isontino stante l’intrasportabilità della stessa. Con questa modalità di esame sarà possibile ridurre i tempi di attesa per il decreto di nomina degli amministratori di sostegno e determinerà un risparmio di spese per l’amministrazione della giustizia. —
Fra.Fa.
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