Raduni di preghiera, al Consiglio l’ultima parola: il Comune di Monfalcone rivince al Tar, respinto il ricorso del centro islamico
Il Darus Salaam contestava la delibera approvata nel 2025, prima delle elezioni, che interpreta le norme attuative del Piano regolatore

Il Comune di Monfalcone «ha operato correttamente»: la delibera consiliare numero 13, approvata il 26 febbraio del 2025, forniva infatti un’interpretazione delle Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore vigente, in ordine alla destinazione d’uso di “servizi e attrezzature collettive” di cui all’articolo 7 delle stesse Norme di attuazione del Piano regolatore comunale. E la delibera non ha costituito una «immediata lesione» dell’interesse del privato.
Sono gli elementi sostanziali per i quali il Tar del Fvg ha pronunciato l’«inammissibilità» del ricorso proposto dal Centro culturale islamico Darus Salaam, attraverso l’impugnazione della delibera consiliare che alla vigilia delle elezioni del 2025, semplificando al massimo, aveva dato l’ultima parola allo stesso Consiglio comunale per un “sì” o un “no” ai raduni di preghiera in un determinato luogo.
Una vittoria «netta», salutata così dall’ente, quella sancita appunto dalla Sezione Prima del Tar del Friuli Venezia Giulia a favore del Comune di Monfalcone, all’indomani del deposito della sentenza. A rappresentare il Comune è stata come di consueto la legale Teresa Billiani, mentre il ricorrente era assistito dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi. Il Centro Darus Salaam aveva dunque richiesto l’annullamento della delibera consiliare relativa all’“Interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2, delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Prgc”, adducendo sostanzialmente che il Comune non si sarebbe limitato alla suddetta «interpretazione autentica», introducendo invece «una vera e propria Variante al Prgc», senza rispettare quanto previsto dalla legge urbanistica regionale
Aveva poi sostenuto, il Darus, l’«eccesso di potere» e la «violazione del giusto procedimento» non ravvisando quale fosse l’interesse pubblico perseguito. Infine, l’amministrazione comunale avrebbe «omesso di adottare il corretto procedimento».
Il Comune costituitosi a giudizio, per contro, aveva sollevato eccezioni preliminari, sostenendo l’infondatezza del ricorso e richiedendone il rigetto. Quanto, appunto, stabilito alla fine dal Tar che ha deciso per l’inammissibilità del ricorso per «difetto di interesse». La Prima Sezione ha affermato che la delibera consiliare aveva «fornito un’interpretazione dell’articolo 7». E dunque, la delibera consiliare approvata non ha un contenuto «innovativo», ed è «priva di immediata lesività, che renda attuale e certo il pregiudizio dell’interesse privato». Pertanto, il ricorrente «s’è limitato a rappresentare di essere proprietario dell’immobile, senza indicarne la concreta lesione». Ergo: non risultando la presentazione all’amministrazione comunale di un progetto e la relativa approvazione, «l’impugnazione da sola comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse». Ieri pomeriggio in Municipio è stato dato conto dell’«ennesimo successo per la nostra comunità», ha detto il sindaco Luca Fasan: «Secondo la tesi del Comune, l’atto non introduceva una nuova disciplina urbanistica, ma dava una spiegazione alle Norme di attuazione al Prgc già esistenti. La delibera quindi non ha pertanto prodotto lesione di sorta». L’eurodeputata e consigliera delegata Anna Cisint ha ricordato che «la vicenda era nata nel corso della precedente amministrazione, del sindaco reggente Antonio Garritani, ma abbraccia periodi più lunghi e si richiama ad un Prgc approvato dall’amministrazione nella quale Bou Konate <CF1002>(presidente onorario del Darus, ndr) </CF>era assessore. Abbiamo fatto la storia, e portato avanti principi fondamentali». Billiani da parte sua ha spiegato che «il Tar da un lato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Centro Darus Salaam per difetto di interesse a ricorrere in capo a quest’ultimo e, dall’altro, ha evidenziato che la delibera del Consiglio comunale impugnata non ha un carattere innovativo, ma interpretativo, e pertanto non ci troviamo innanzi ad una Variante, come sostenuto dalla controparte». Così l’assessore Garritani: «Condivido con Cisint quanto detto e voglio mettere in luce a mia volta che è stata promossa una causa contro il Comune, nonostante il Centro islamico fosse privo dell’interesse a fare ricorso».
L’avvocato Latorraca, a nome del Centro Darus Salaam, ha annunciato infine che «consiglierò al mio assistito di fare appello al Consiglio di Stato».
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