Rimozione e smaltimento dell’amianto

Nell’articolo 41 dedicato a “Conglomerati cementizi, coperture e altri manufatti contenenti amianto” si precisa che al Comune competono l’inserimento nell’archivio regionale amianto dei dati relativi...

Nell’articolo 41 dedicato a “Conglomerati cementizi, coperture e altri manufatti contenenti amianto” si precisa che al Comune competono l’inserimento nell’archivio regionale amianto dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione, l’individuazione e l’aggiornamento dell’indice di priorità degli interventi di rimozione dell’amianto. Ma anche l’organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari delle abitazioni secondo le linee guida regionali. La rimozione va effettuata dai soggetti autorizzati, lo smaltimento va condotto salvaguardando l’integrità del materiale.

Lu. Pe.

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