Animazione sulla spiaggia Il Tar boccia il bando Git

La società uscita perdente fa ricorso perché la domanda della vincitrice era stata presentata in carta, anziché via pec. Segretezza sulle offerte violate, tutto da rifare 



La Git emette un bando per affidare per due anni l’animazione in spiaggia, ma incappa in alcune irregolarità tanto che il Tar, a seguito del ricorso presentato dalla società che aveva perso l’appalto, l’ha condannata a rifare il bando. Il bando prevedeva che la consegna delle domande di partecipazione alla gara con le relative offerte (parliamo di circa 40 mila euro all’anno per due anni) fossero presentate via posta certificata pec. Alla scadenza dei termini con questo mezzo alla Git era pervenuta una sola domanda.

All’ultimo momento, però, la Git ha accolto brevi manu – quindi non via pec – un’ulteriore domanda che combinazione ha voluto si sia aggiudicata, con un’offerta di poco inferiore, l’appalto. Il Tar di conseguenza ha accolto il ricorso presentato dalla A.S.D. Grado X Sport, che peraltro ha gestito questo servizio anche nelle ultime passate stagioni. La società che si era intanto aggiudicata l’appalto ha già raccolto parecchie iscrizioni con tanto di versamento dei canoni previsti, ma ora dovrà attendere, presentare probabilmente nuova domanda di partecipazione alla gara e sperare di risultare vincitrice. Diversamente dovrà restituire tutto quanto ha già incassato.

A rispondere ci sarà comunque, come ha precisato l’amministratore unico Alessandro Lovato, la stessa Git.

Nel dispositivo del Tar è specificato che è stato palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche essendo prescritto che esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata. Il Tar ha stabilito inoltre che è fondato anche il secondo motivo di ricorso, in quanto alla controinteressata (Associazione Sportiva Dilettantistica Laguna Champ che si è aggiudicata la gara) è stato consentito di depositare la propria offerta con modalità cartacea, in busta chiusa, in contrasto con quanto previsto.

Ecco così la decisione del Tar: inefficacia del contratto di affidamento eventualmente stipulato tra la resistente (Git) e la controinteressata (Laguna Champ) e la condanna al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza delle illegittimità della procedura, degli atti e dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica e il conseguente subentro nel contratto e, in subordine, per equivalente, con riserva di determinare l’ammontare del danno nel corso del giudizio. Il Tar, sezione prima con Oria Settesoldi, presidente, Lorenzo Stevanato, consigliere estensore, Nicola Bardino, referendario, ha, dunque, annullato l’aggiudicazione e tutti gli atti della gara di appalto, a iniziare dall’«avviso – manifestazione di interesse» dichiarando inefficace il contratto eventualmente stipulato e condannando la società resistente, la Git, a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in 1.500 euro, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato. Alla Git non rimane ora che bandire nuovamente la gara o di trovare altra soluzione.—



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