Battaglia sull’antenna Iliad in viale San Marco a Monfalcone: Comune sconfitto al Tar
I giudici annullano l’art. 7 del Regolamento sugli impianti e autorizzano l’installazione. L’ente fa appello

Il Tar dice sì all’installazione di una nuova antenna in viale San Marco. Meglio: accoglie il ricorso della società proponente e annulla il diniego espresso dal Comune di Monfalcone, condannato in primo grado a rifondere le spese di giudizio, somma liquidata dal collegio in 2 mila euro più oneri generali e accessori di legge. Iliad Italia Spa, infatti, aveva impugnato il parere negativo formulato dall’amministrazione, congelando i lavori. E così a luglio – l’aveva reso noto una nota ufficiale –, l’ente s’era costituito in giudizio per difendere le posizioni al Tar. Il rigetto dell’istanza di Iliad era motivato dall’assenza di documenti essenziali: Scia e l’asseverazione tecnica richiesta dalla legge regionale. E dall’asserito mancato rispetto delle norme comunali sulla localizzazione di impianti.
La vicenda
L’evoluzione della vicenda, col verdetto di primo grado, si apprende ora dall’atto giuntale assunto nella seduta del 30 ottobre con cui l’esecutivo ha di fatto deliberato (assente solo Paolo Venni) l’intenzione di «proporre appello» a questa sentenza, affidandosi nuovamente all’avvocata Teresa Billiani come «legale di fiducia e professionista specializzata in diritto amministrativo», di modo che il municipio possa costituirsi nei termini di legge. Si va al Consiglio di Stato, insomma.
Accolto il ricorso di Iliad
I giudici, oltre ad accogliere il ricorso di Iliad, nel dispositivo hanno annullato l’articolo 7 dello specifico Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti della telefonia mobile, nella «parte in cui rinvia a una tavola che non illustra alcuna zonizzazione del territorio comunale». Imponendo altresì al Comune di «integrare il Regolamento con un elaborato grafico chiaro, pertinente e corrispondente al contenuto» di quell’articolo.
Difatti proprio questo aspetto, cassati invece gli altri motivi sollevati da Iliad, perché ritenuti «infondati», è stato il presupposto dell’accoglimento.
Le contestazioni
La ricorrente società, nella sua impugnazione, aveva infatti contestato il fatto non vi fosse «alcuna indicazione grafica relativa alla suddivisione del territorio nelle diverse zone indicate dall’articolo 7, impedendo all’operatore di conoscere le aree in cui è possibile localizzare gli impianti». Un motivo, questo, valutato come «fondato» dal Tar (presidente Carlo Modica de Mohac, estensore Luca Emanuele Ricci, consigliere Manuela Siligoi). Il Regolamento approvato con delibera del Consiglio comunale numero 66 del 17 ottobre 2013, suddivide il territorio in quattro zone (rossa, verde, blu e gialla), a seconda della loro attitudine a ospitare gli impianti. Per i giudici «la disposizione dovrebbe trovare una rappresentazione grafica nella tavola numero 12 allegata al Regolamento, espressamente richiamata, che riporta però le sole antenne esistenti e le aree di ricerca di ciascun operatore, ma non illustra la predetta zonizzazione».
Le difese del Comune
«Nemmeno la tavola numero 13 – scrive sempre il Tar – quella che, nelle difese del Comune, dovrebbe considerarsi realmente richiamata dall’articolo 7, mentre il riferimento alla numero 12 costituirebbe un “mero errore materiale”, traduce in termini grafici le indicazioni dell’articolo 7 e non è quindi utile a conoscere l’ubicazione e l’estensione delle diverse zone. Le suddivisioni per colore del territorio trovano infatti una propria e diversa spiegazione nella relativa “legenda”, in basso a destra, indicando le diverse tipologie di vincoli esistenti, come le “zone umide”, “sic”, “biotipi”, “importanti bird area”, le altezze degli edifici, maggiore o minore di 10 metri, la localizzazione delle antenne già presenti».
Il regolamento
«Tali indicazioni – rilevano i giudici – non corrispondono, né per colore né per contenuto, alla zonizzazione operata dall’articolo 7 del Regolamento in ragione della vocazione delle aree a ospitare gli impianti di telefonia. Ne consegue che l’operatore interessato a installare un impianto nel Comune di Monfalcone non ha possibilità di comprendere quali parti del territorio siano idonee a ospitarlo – e, quindi, di attestare la conformità del progetto al Regolamento, come richiesto dalla legge regionale 3/2011, producendosi così effetti equivalenti a un illegittimo divieto generalizzato di installazione delle infrastrutture».
Illegittimità del diniego
A discendere la stessa illegittimità del diniego impugnato, nella parte in cui richiama tale prescrizione, «trattandosi di circostanza che non è possibile evincere dalla normativa dell’ente locale». E quindi dell’articolo 7 del Regolamento comunale, che fa «rinvio a un elaborato non pertinente né utile a operare l’indispensabile illustrazione grafica del contenuto della disposizione».
Per tali ragioni il ricorso di Iliad, che vuole l’antenna su un edificio di viale San Marco, è «accolto». Si va a Palazzo Spada, Roma.
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