Trieste, «Impossibile al momento sancire il crac dell’Unione»

Vernì: «Né la Procura né i creditori hanno chiesto per ora il fallimento della società» Entro il 15 è attesa la nuova fideiussione ma la data della verità resta quella del 29
Lasorte Trieste 26/11/15 - Stadio Rocco, Via Miani, Curva Furlan, Mosaici Maglie Triestina
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Infallibile? Tecnicamente sì. A tempo determinato, però. Lo stato di precarietà, di stabilità “a termine” dell’Unione 2012 (nel senso che l’attesa di “buone nuove” non può sforare la scadenza del 29 gennaio, giorno dell’udienza in cui il club dovrà presentare e farsi approvare il piano di concordato per evitare il fallimento) è certificato da un comunicato ufficiale firmato e diffuso dal commissario giudiziale Giuseppe Alessio Vernì, con il placet sia del giudice delegato Riccardo Merluzzi sia dei vertici del Tribunale. «In questa fase processuale l’ipotesi della dichiarazione di fallimento si è rivelata giuridicamente impraticabile», è infatti il cuore del comunicato.

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E per «questa fase» il commissario intende l’arco di tempo tra il mese scorso e il 29 gennaio. Tradotto: la data del 15, venerdì prossimo - entro cui il neopatron in pectore della società Silvano Favarato è chiamato a portare a Vernì sia la situazione patrimoniale (e debitoria) aggiornata sia soprattutto una nuova fideiussione garantita «da primario istituto bancario o assicurativo» al posto di quella emessa dalla Icir Spa di Roma, appena messa da Bankitalia nella “black list” degli intermediari non abilitati al rilascio di garanzie - è una data sì importante, anche qualcosa più che importante, eppure non decisiva. Se il 15 gennaio le prescrizioni del commissario rimanessero insomma lettera morta si tratterebbe, legge fallimentare alla mano, d’un ulteriore “pit-stop” mancato da parte di una macchina che necessita di revisioni costanti anche se l’esame di idoneità finale, quello della verità, è e resta l’udienza del 29.

«In data 30 settembre - ricostruisce nel comunicato Vernì - la società ha presentato istanza per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Con provvedimento del primo ottobre il Tribunale ha assegnato il termine sino al 30 novembre per il deposito della proposta e del piano. In data 30 novembre la società ha richiesto la concessione di una proroga di 60 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione. Con provvedimento del primo dicembre il Tribunale, dato atto che nel termine assegnato la società non aveva provveduto al deposito della proposta, ha fissato la convocazione delle parti per chiarimenti e provvedimenti consequenziali. E «all’udienza del 14 dicembre sono emersi nuovi elementi di rilievo, preliminare di cessione di quote sociali, e il promissario acquirente nei giorni successivi ha provveduto a depositare un atto di fideiussione finalizzato a garantire la copertura del fabbisogno concordatario e delle spese di gestione. All’udienza del 17 il legale della società ha ribadito l’istanza di proroga. Il pm e i creditori non rinuncianti non si sono opposti». E così, «con provvedimento del 18 dicembre, il Tribunale, considerato che allo stato non risultavano coltivate istanze di fallimento, ha concesso la proroga prevista dalla legge sino al 29 gennaio, facendo peraltro decorrere il termine dal primo dicembre».

Il commissario, a questo punto, annota che «in epoca successiva alla presentazione della domanda di concordato nessun soggetto legittimato dalla legge, creditori o pm, ha coltivato o proposto istanza di fallimento, con la conseguenza che in questa fase processuale l’ipotesi della dichiarazione di fallimento si è rivelata giuridicamente impraticabile» Inoltre «la fideiussione depositata dal promissario acquirente non è stata “accettata” dal collegio in quanto essa assumerà rilevanza di garanzia solo nell’ipotesi e dal momento della presentazione del piano, previsto entro il 29 gennaio» «La questione dell’affidabilità delle garanzie - chiude Vernì - è stata peraltro già all’attenzione degli organi della procedura, Tribunale e commissario, sin dal momento della presentazione, tanto che ne è stata prontamente richiesta la sostituzione con garanzia prestata da primario istituto bancario o assicurativo».

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