Ammortizzatori sociali per oltre 7 mila addetti fra turismo e commercio

Tra Cassa integrazione in deroga e Fondo di integrazione salariale (Fis) sono oltre 7.000 i lavoratori triestini sparsi nel vasto mondo dei servizi interessati a queste forme di ammortizzamento sociale. Il 50% nel turismo, il 30% nel commercio, il 20% nei servizi. Un numero piuttosto elevato, qualora lo si riscontri con i 40.000 addetti del settore e con le 100.000 unità che compongono il quadro occupazionale generale del territorio.
Un’elaborazione che si deve alla Uil, che con Matteo Zorn ha preso in esame i numerosi profili occupazionali che compongono il mosaico terziario. Hotel, attività di somministrazione, commercio, grande distribuzione, badanti, mense scolastiche: un habitat socio-economico estremamente variato, che richiede un’applicazione flessibile degli strumenti di tutela. Secondo Zorn, proprio per le caratteristiche non standardizzabili di queste tipologie lavorative riesce arduo valutare il grado di copertura reddituale esercitato dai pubblici istituti: l’esponente della Uil azzarda una percentuale del 70%. «Preoccupa soprattutto la situazione delle piccole imprese – osserva ancora Zorn – e c’è forte preoccupazione per quando svaniranno gli effetti delle misure adottate fin qui dal Governo. Intanto si è verificato il mancato rinnovo dei contratti a termine. In prospettiva è evidente che bisogna arrivare ad un sistema di ammortizzatori universale perché non si può pensare di andare avanti con gli ammortizzatori in deroga per garantire copertura a settori che altrimenti sarebbero privi di tutele».
Le misure “in deroga” e Fis sono state recentemente prorogate al 30 giugno e al 30 ottobre. Meritano alcuni tratti descrittivi, in quanto si differenziano dagli interventi cui si è abituati nelle crisi di carattere industriale.
La Cassa “in deroga” è un’integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché escluse all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento. Il trattamento “in deroga” può essere richiesto da imprese, da piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali. Viene concessa dalla Regione o dal ministero del Lavoro in caso di aziende “plurilocalizzate”.
Le aziende che rientrano nel Fondo di integrazione salariale e nei Fondi di solidarietà bilaterali possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dagli stessi Fondi o di fruire della cassa “in deroga”. L’azienda non può presentare domande di integrazione salariale in deroga e domande per trattamenti garantiti dai suddetti Fondi per periodi coincidenti. L’indennità è pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. —
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